Ufficio federale della cultura UFC

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Informazioni giuridiche


In Svizzera la cultura e la sua promozione sono di competenza dei Cantoni. Il cinema rappresenta un'eccezione. Infatti la promozione della produzione cinematografia svizzera e della cultura cinematografica sono compiti della Confederazione. Questo principio è sancito dell'art. 71 della Costituzione federale.

Ai sensi della Costituzione, la promozione cinematografica svizzera si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

  • Legge sul cinema del 14 dicembre 2001 (LCin) e Ordinanza sulla cinematografia (OCin) del 3 luglio 2002.
  • Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin) del 20 dicembre 2002. Questo atto legislativo contiene anche i Principi di promozione 2006-2010.

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