Obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori delle sale (art. 24 cpv. 3bis LCin)

L'obbligo di notifica per gli ingressi realizzati nei cinema è in vigore dal 2002.

Dal 1° gennaio 2017 tutte le imprese svizzere ed estere (titolari dei diritti e venditori di film) che commercializzano film al di fuori delle sale in Svizzera sono tenuti a notificare le vendite annuali all'Ufficio federale di statistica. Vi sono inclusi i titolari di diritti e i venditori di film su piattaforme elettroniche (incluse le emittenti televisive che commercializzano i film in modo non lineare).

L'obbligo di notifica riguarda tutti i film di durata superiore a 60 minuti destinati alla commercializzazione nei cinema e venduti su supporti audiovisivi come video o DVD oppure diffusi attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.

L'obbligo di notifica è concretizzato nell'ordinanza sulla cinematografia (OCin) e si applica a tutti i film venduti o visionati dal 1° gennaio 2017.

Le imprese devono annunciarsi all'UFC prima della prima notifica dei dati. Il formulario d'iscrizione è disponibile qui:
L'iscrizione avviene tramite il seguente indirizzo email:
La dichiarazione dei dati avviene presso l'ufficio federale di statistica.

Informazioni importanti sul processo di notifica

Per i supporti audiovisivi (sa)

Per i servizi a richiesta e di abbonamento elettronici (srae)

Ultima modifica 14.06.2017

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