Il 15 maggio 2022 il popolo svizzero si è espresso a favore dell’introduzione di un obbligo d’investimento nella creazione cinematografica svizzera per i servizi di streaming nazionali e in-ternazionali. La modifica della legge sul cinema fissa inoltre al 30 per cento la quota minima di contenuti prodotti in Europa da offrire su queste piattaforme e disciplina l’accessibilità al pubbli-co dei film sostenuti dalla Confederazione.
L’obbligo d’investire nella creazione cinematografica svizzera il 4 per cento dei proventi lordi realizzati nel nostro Paese e la quota minima del 30 per cento saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2024. Le altre disposizioni, invece, entreranno in vigore già a metà 2023 (accesso al patrimonio cinemato-grafico, registrazione delle imprese).
L’ordinanza di esecuzione sarà posta in consultazione pubblica nell’autunno 2022.
OBBLIGO D’INVESTIMENTO
I servizi di streaming svizzeri e stranieri (come Netflix o Disney+), così come le emittenti televisive straniere che trasmettono finestre pubblicitarie svizzere (per esempio TF1, M6, Sat1 o Pro7) dovranno investire nella creazione cinematografica svizzera o nella sua mediazione. L’obbligo d’investimento è pari al 4 per cento dei loro proventi lordi annui realizzati in Svizzera. In caso contrario, dopo un perio-do di quattro anni saranno tenuti a versare una tassa sostitutiva. Le emittenti televisive svizzere sotto-stanno già oggi a questo obbligo d’investimento del 4 per cento in virtù della legge federale sulla ra-diotelevisione (LRTV; RS 784.40). Contrariamente a prima però, con la nuova legge sul cinema po-tranno computare come investimento gli spazi pubblicitari dedicati a film svizzeri solo entro un certo limite. Si applicherà una soglia di 500 000 franchi per ciascun programma televisivo.
QUOTA EUROPEA
Quote di diffusione: come già previsto per le emittenti televisive private in virtù della LRTV (50 %), i servizi di streaming saranno tenuti a offrire una quota di contenuti prodotti in Europa pari almeno al 30 per cento. Inoltre, questi film dovranno essere riconoscibili e facilmente reperibili. Tale quota esiste già nella direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS).
Sono considerati film svizzeri i film di imprese di produzione svizzere indipendenti e le coproduzioni internazionali con partecipazione svizzera. Rientrano in questa definizione film svizzeri come «L’ordine divino» o «Platzspitzbaby» (con regia svizzera, finanziamenti e partecipazione artistica in maggioranza svizzeri), ma anche coproduzioni internazionali con altri Paesi quali «Olga», «Monte Verità» o «La ligne». In base alla legge modificata sono presi in considerazione i film di fiction, i documentari e i film d’animazione proiettati nei cinema e ai festival, così come nuovi formati audiovisivi come le serie. Ne sono un esempio «Wilder», «Tschugger» o «Quartier des Banques».
L’obbligo sussiste già per le emittenti televisive private nazionali e delle regioni linguistiche svizzere, p es. 3+ o blue (pay TV Teleclub).
L’obbligo è ora introdotto anche per le imprese svizzere ed estere che offrono film online, quali Netflix, Disney+, Sky o blue (per l’offerta VOD) e le emittenti televisive estere che trasmettono finestre pubblicitarie svizzere, come M6.
Le emittenti private svizzere diffuse a livello nazionale o di regione linguistica che trasmettono un determinato numero di film devono già oggi investire il 4 per cento dei loro introiti lordi nella cinematografia svizzera indipendente. La revisione della legge non comporta alcun cambiamento in questo senso.
La novità è che in futuro gli investimenti di queste emittenti non potranno più essere effettuati interamente sotto forma di pubblicità per i film di provenienza svizzera. Secondo la legge sul cinema rivista le prestazioni pubblicitarie potranno essere computate come investimenti fino a un importo di 500 000 franchi l’anno per emittente. Se il 4 per cento del volume d’affari di un’emittente supera questo importo, la differenza dovrà essere investita direttamente nella cinematografia svizzera tramite acquisti, coproduzioni ecc.
Si tratta del caso in cui le emittenti televisive estere sostituiscono i blocchi pubblicitari dei loro programmi con pubblicità destinate al pubblico svizzero, guadagnando quindi sul mercato pubblicitario locale.
Obbligo d’investire: le emittenti devono investire nella cinematografia svizzera il 4 per cento dei proventi realizzati in Svizzera. In caso contrario o se investono in misura minore, sono tenute a versare la differenza con una corrispondente tassa sostitutiva.
Quota: gli offerenti online devono proporre almeno il 30 per cento di contenuti prodotti in Europa e indicarli come tali (per le emittenti televisive la legge federale sulla radiotelevisione prevede in tal senso una quota del 50 per cento già dal 1993). Questo requisito esiste già nell’UE.
L’UFC non prevede un aumento dei prezzi per gli abbonamenti ai servizi di streaming in Svizzera. Questo perché i prezzi dipendono principalmente dal potere d’acquisto e già oggi, a parità di offerta, sono tra i più alti al mondo. In Francia, ad esempio, l’introduzione dell’obbligo di investire fino al 25 per cento degli introiti non ha provocato alcun aumento dei prezzi degli abbonamenti. Diversamente da un’imposta diretta, il denaro rimane all’azienda, che deve investire il 4 per cento in contenuti svizzeri. Una valutazione dell’Università di Losanna1 giunge a una conclusione analoga: teoricamente è possibile che le aziende scarichino i costi sui consumatori, ma considerando la situazione di partenza in Svizzera, l’aumento dovrebbe essere molto inferiore al 4 per cento e tendere allo 0.
1 Notes on the possible consumer price effects of the proposed requirement for streaming services to fund Swiss content (4% rule in “Lex Netflix”); Joao Montez and Marius Brülhart, University of Lausanne; 21 March 2022.
Obbligo d’investire: sì. Le imprese che mostrano pochi film (meno di 12 all’anno) e quelle che non raggiungono una determinata cifra d’affari minima (almeno 2,5 mio. di franchi all’anno) sono esonerate dall’obbligo d’investire. Il Consiglio federale definisce i dettagli nell’ordinanza sul cinema.
Quota: sì. Di principio valgono gli stessi esoneri previsti per l’obbligo d’investire (meno di 12 lungometraggi all’anno, cifra d’affari inferiore a 2,5 mio. di franchi). Il Consiglio federale può inoltre esonerare i servizi di streaming dalla quota minima se offrono un programma su tematiche particolari per le quali non esiste una produzione europea, ad esempio i film di arti marziali o il cinema Bollywood. La legge prevede anche esoneri per le piccole imprese con diffusione limitata o pubblico ridotto, come le emittenti locali.
Secondo le stime l’estensione dell’obbligo d’investire genererebbe annualmente 18 milioni di franchi in più per la realizzazione di contenuti audiovisivi (film e serie) in Svizzera, versati in gran parte dagli offerenti esteri di film online e dai gestori di finestre pubblicitarie.
I 18 milioni di franchi sono stati calcolati dall’UFC sulla base del volume totale delle entrate delle piattaforme TV e online in Svizzera, che ammonta a 714 milioni di franchi provenienti dalle fonti seguenti:
- 100 milioni di franchi dalle emittenti televisive nazionali e delle regioni linguistiche;
- 312 milioni di franchi dalle finestre pubblicitarie delle emittenti televisive estere;
- 302 milioni di franchi dai servizi di streaming.
Da queste entrate risulta un obbligo di investire pari a 29 milioni di franchi lordi (4 %). Tuttavia, poiché alle emittenti televisive possono essere computati fino 500 000 franchi per la pubblicità come prestazione propria, il volume degli investimenti per la produzione cinematografica indipendente si riduce a 18 milioni di franchi.
Le fonti determinanti per il calcolo di queste cifre sono indicate nel seguente rapporto (disponibile in tedesco), a pagina 4:
Dal 1° gennaio 2024 le imprese dovranno investire in base alle nuove regole della legge sul cinema (a condizione che al referendum del 15 maggio 2022 il popolo si esprima a favore della modifica). L’obbligo deve essere adempiuto nell’arco di quattro anni e si rinnova di volta in volta per altri quattro anni.
Possibilità d’investimento:
- acquisto di film di fiction, documentari, film di animazione e serie già realizzati;
- realizzazione di produzioni su commissione con imprese di produzione indipendenti;
- coproduzioni con imprese di produzione indipendenti.
Fino a un importo di 500 000 franchi:
- prestazioni promozionali per film svizzeri;
- iniziative per la mediazione di film svizzeri;
- altre iniziative volte a promuovere la piazza cinematografica svizzera (p. es. festival cinematografici).
Le imprese possono inoltre sostenere le istituzioni di promozione cinematografica riconosciute dall’UFC.
Il finanziamento svizzero della produzione audiovisiva indipendente ammonta a 105 milioni di franchi (media del periodo 2017-2020), di cui 61 milioni per i film destinati alle sale cinematografiche e 44 milioni per i film televisivi e le serie.
La promozione cinematografica a livello federale, regionale e cantonale ammonta a 37 milioni di franchi per i film destinati alle sale cinematografiche e a 2 milioni di franchi per i film televisivi e le serie.
- La SRG SSR investe 9 milioni di franchi nella coproduzione di film per il cinema e 27 milioni di franchi nei film televisivi e nelle serie.
- Le emittenti televisive private investono 1 milione di franchi nei film per il cinema e 5 milioni di franchi nei film televisivi e nelle serie.
- I restanti finanziamenti (14 milioni di franchi per il cinema e 10 milioni di franchi per i film televisivi e le serie) provengono dal settore privato: prevendite dei film, sponsorizzazioni, prestazioni proprie delle imprese di produzione.
Finanziamento medio annuo |
Totale |
Film per il cinema |
Film televisivi e serie |
---|---|---|---|
Finanziamento totale |
105 000 000 |
61 000 000 |
44 000 000 |
|
|
|
|
Promozione cinematografica |
39 000 000 |
37 000 000 |
2 000 000 |
- UFC |
21 000 000 |
20 000 000 |
1 000 000 |
- Promozione regionale |
18 000 000 |
17 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
Coproduzione televisiva |
42 000 000 |
10 000 000 |
32 000 000 |
- SRG SSR |
36 000 000 |
9 000 000 |
27 000 000 |
- Privati |
6 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
Finanziamenti privati (prevendite, sponsorizzazioni, prestazioni proprie delle imprese di produzione) |
24 000 000 |
14 000 000 |
10 000 000 |
Note
- L’UFC non sostiene film televisivi o serie di fiction. Il sostegno qui indicato si riferisce ai documentari televisivi.
- Valori medi arrotondati al milione di franchi.
- NB: per le coproduzioni internazionali è computata solo la quota di finanziamento svizzera. L’importo totale per la produzione di film per il cinema, incluse le imprese di produzione estere, è di 92 milioni di franchi all’anno.
Fonti
Produzione cinematografica (media 2017-2020): Il finanziamento della produzione cinematografica svizzera 2020 (in francese e tedesco) https://www.bak.admin.ch/dam/bak/de/dokumente/kulturschaffende-film/berichte/die-schweizer-kinofilmproduktion-2020.pdf.download.pdf/Die%20Schweizer%20Kinofilmproduktion%202020_v1.0.pdf.
Film cinematografici e serie (risultati 2020): stima dell’UFC basata sul suo rapporto annuale e su quelli di Cinéforom, Zürcher Filmstiftung e SRG SSR.
La modifica della legge mira anzitutto a eliminare lo svantaggio competitivo della Svizzera rispetto ai Paesi europei, che hanno già introdotto un tale obbligo d’investire. I nuovi investimenti in Svizzera rafforzeranno la produzione audiovisiva in Svizzera e favoriranno lo sviluppo di formati nuovi e innovativi (p. es. nuove tipologie di serie).
Obbligo d’investire: attualmente numerosi Paesi europei prevedono un obbligo d’investire, una tassa diretta o entrambi, tra cui i seguenti.
- Francia: fino al 28 per cento (26 per cento obbligo d’investire, 2 per cento tassa).
- Italia: 20 per cento (obbligo d’investire).
- Spagna: 5 per cento (obbligo d’investire).
- Croazia: 4 per cento (2 per cento obbligo d’investire, 2 per cento tassa).
- Germania: 2,5 per cento (tassa).
In Germania, nei Paesi Bassi e in Danimarca si sta discutendo l’introduzione di un obbligo d’investire.
Quota: tutti i Paesi dell’UE. La quota del 30 per cento è stabilita nella direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS).
Una panoramica completa è contenuta nei rapporti complementari dell’UFC disponibili su questa pagina alla voce «Documenti».
La Svizzera non è tenuta a recepire la direttiva sui servizi di media audiovisivi, ma se in futuro volesse partecipare nuovamente ai programmi culturali dell’UE dovrebbe comunque recepire alcune disposizioni europee. La quota minima del 30 per cento nell’offerta cinematografica sarebbe uno degli elementi principali.
Sì. Con la modifica della legge all’articolo 19 capoverso 2, i film sostenuti dalla Confederazione dovranno rimanere accessibili al pubblico anche dopo la prima commercializzazione nei cinema e ai festival. Chi riceve una sovvenzione federale dovrà provvedere a garantire al pubblico interessato un accesso permanente anche dopo lo scadere dei cinque anni dalla sua uscita. L’accesso al patrimonio cinematografico svizzero può essere garantito in diversi modi. Per esempio, un film può essere messo a disposizione per la visione in un archivio cinematografico oppure attraverso un servizio di streaming specializzato su film del patrimonio culturale. Tali offerte possono essere gratuite o a pagamento.
La modifica sancisce la promozione della pluralità dell’offerta, che è uno degli elementi essenziali della legge sul cinema. In questo modo i futuri regimi di promozione dell’UFC potranno ad esempio prevedere il sostegno di misure che promuovono la pluralità della programmazione nei cinema.
Ultima modifica 23.05.2022
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