Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (legge sul cinema) proposta dal Consiglio federale. La modifica prende tra l’altro in considerazione la trasformazione digitale nella fruizione cinematografica e colma lacune derivanti da questo aspetto: in futuro i servizi di streaming dovrebbero rispettare regole analoghe a quelle in vigore per le emittenti televisive svizzere. Essendo stato depositato un referendum contro questa modifica, è prevista una votazione popolare.
Premessa
Da decenni le emittenti televisive private svizzere sottostanno all’obbligo di investire nella cinematografia svizzera il 4 per cento dei loro introiti lordi, fornendo così un importante contributo alla produzione cinematografica nazionale. Sempre più spesso però i film e le serie sono offerti anche via Internet su richiesta (streaming). Finora la Svizzera non ha imposto alcun obbligo di investire ai servizi di streaming, spesso operanti a livello globale. Obbligo che esiste invece in numerosi Paesi europei, dove è stato dimostrato che incentiva ulteriormente i servizi di streaming a investire nella produzione di nuovi film e serie e a offrirli nei loro cataloghi.
Da molto tempo le emittenti televisive svizzere sono inoltre obbligate a offrire principalmente film e serie prodotti in Europa, al fine di garantire la pluralità dell’offerta. Diversamente dagli altri Paesi dell’Unione europea, la Svizzera non prevede quote minime in tal senso per i servizi di streaming.
Cosa cambierebbe?
In futuro anche i servizi di streaming contribuirebbero alla produzione di film e serie svizzeri destinandovi il 4 per cento dei proventi lordi realizzati in Svizzera. In caso contrario o se investissero in misura minore, sarebbero tenuti a versare la differenza tramite una tassa sostitutiva. Ciò gioverebbe alla promozione cinematografica svizzera. L’obbligo d’investimento varrebbe tra l’altro anche per le emittenti televisive straniere che trasmettono blocchi pubblicitari rivolti al pubblico svizzero (finestre pubblicitarie) e guadagnano quindi sul mercato pubblicitario locale. Secondo le stime l’estensione dell’obbligo d’investimento genererebbe annualmente 18 milioni di franchi in più per la creazione cinematografica svizzera.
Con la modifica alla legge sul cinema i servizi di streaming dovrebbero inoltre proporre almeno il 30 per cento di contenuti prodotti in Europa, mentre non sono previste quote per i film e le serie prodotti in svizzera.
Cosa comporta la modifica della legge?
La modifica della legge sul cinema colma una lacuna derivante dalla trasformazione digitale ed elimina la disparità di trattamento tra le emittenti televisive e i servizi di streaming. Estendendo l’obbligo d’investimento ai servizi di streaming svizzeri e stranieri le rispettive aziende, spesso operanti a livello globale, sarebbero ulteriormente incentivate a produrre film e serie svizzeri. In questo modo si rafforzerebbe anche la competitività della produzione cinematografica svizzera, soprattutto rispetto ai Paesi europei che prevedono un obbligo d’investimento. È improbabile che questo obbligo abbia un impatto sui prezzi dello streaming: nemmeno nei Paesi con aliquote molto alte si riscontra una correlazione tra la regolamentazione e i prezzi. Anche i fornitori di servizi di streaming beneficiano a loro volta degli investimenti ottenendo film e serie interessanti. Lo dimostra anche l’esperienza legata all’obbligo d’investimento per le emittenti televisive svizzere, che preferiscono effettuare gli investimenti e raramente versano quindi una tassa sostitutiva.
La quota minima richiesta del 30 per cento di contenuti europei è sensibilmente inferiore a quella prevista per le emittenti televisive, che è del 50 per cento. Poiché un tale requisito esiste già nell’UE e l’esistenza di un’offerta diversificata è anche nell’interesse dei servizi di streaming, gli operatori lo soddisfano già oggi. Per i consumatori e le consumatrici in Svizzera la modifica non ha alcuna conseguenza. Per la Svizzera come Paese di produzione l’introduzione della quota minima è invece estremamente importante perché in questo modo la legislazione svizzera è in linea con la direttiva UE sui servizi di media audiovisivi, requisito per poter partecipare al programma culturale «Europa creativa».
La modifica della legge sul cinema prevede ulteriori adeguamenti non oggetto di controversie ma che non avrebbero seguito se venisse respinta. In particolare, è prevista la promozione della pluralità per il cinema e la distribuzione, e si assicura inoltre che i film sostenuti dalla Confederazione siano resi accessibili al pubblico a lungo termine.
Sono considerati film svizzeri i film di imprese di produzione svizzere indipendenti e le coproduzioni internazionali con partecipazione svizzera. Rientrano in questa definizione film svizzeri come «L’ordine divino» o «Platzspitzbaby» (con regia svizzera, finanziamenti e partecipazione artistica in maggioranza svizzeri), ma anche coproduzioni internazionali con altri Paesi quali «Olga», «Monte Verità» o «La ligne». In base alla legge modificata sono presi in considerazione i film di fiction, i documentari e i film d’animazione proiettati nei cinema e ai festival, così come nuovi formati audiovisivi come le serie. Ne sono un esempio «Wilder», «Tschugger» o «Quartier des Banques».
L’obbligo sussiste già per le emittenti televisive private nazionali e delle regioni linguistiche svizzere, p es. 3+ o blue (pay TV Teleclub).
L’obbligo è ora introdotto anche per le imprese svizzere ed estere che offrono film online, quali Netflix, Disney+, Sky o blue (per l’offerta VOD) e le emittenti televisive estere che trasmettono finestre pubblicitarie svizzere, come M6.
Le emittenti private svizzere diffuse a livello nazionale o di regione linguistica che trasmettono un determinato numero di film devono già oggi investire il 4 per cento dei loro introiti lordi nella cinematografia svizzera indipendente. La revisione della legge non comporta alcun cambiamento in questo senso.
La novità è che in futuro gli investimenti di queste emittenti non potranno più essere effettuati interamente sotto forma di pubblicità per i film di provenienza svizzera. Secondo la legge sul cinema rivista le prestazioni pubblicitarie potranno essere computate come investimenti fino a un importo di 500 000 franchi l’anno per emittente. Se il 4 per cento del volume d’affari di un’emittente supera questo importo, la differenza dovrà essere investita direttamente nella cinematografia svizzera tramite acquisti, coproduzioni ecc.
Si tratta del caso in cui le emittenti televisive estere sostituiscono i blocchi pubblicitari dei loro programmi con pubblicità destinate al pubblico svizzero, guadagnando quindi sul mercato pubblicitario locale.
Obbligo d’investire: le emittenti devono investire nella cinematografia svizzera il 4 per cento dei proventi realizzati in Svizzera. In caso contrario o se investono in misura minore, sono tenute a versare la differenza con una corrispondente tassa sostitutiva.
Quota: gli offerenti online devono proporre almeno il 30 per cento di contenuti prodotti in Europa e indicarli come tali (per le emittenti televisive la legge federale sulla radiotelevisione prevede in tal senso una quota del 50 per cento già dal 1993). Questo requisito esiste già nell’UE.
L’UFC non prevede un aumento dei prezzi per gli abbonamenti ai servizi di streaming in Svizzera. Questo perché i prezzi dipendono principalmente dal potere d’acquisto e già oggi, a parità di offerta, sono tra i più alti al mondo. In Francia, ad esempio, l’introduzione dell’obbligo di investire fino al 25 per cento degli introiti non ha provocato alcun aumento dei prezzi degli abbonamenti. Diversamente da un’imposta diretta, il denaro rimane all’azienda, che deve investire il 4 per cento in contenuti svizzeri. Una valutazione dell’Università di Losanna1 giunge a una conclusione analoga: teoricamente è possibile che le aziende scarichino i costi sui consumatori, ma considerando la situazione di partenza in Svizzera, l’aumento dovrebbe essere molto inferiore al 4 per cento e tendere allo 0.
1 Notes on the possible consumer price effects of the proposed requirement for streaming services to fund Swiss content (4% rule in “Lex Netflix”); Joao Montez and Marius Brülhart, University of Lausanne; 21 March 2022.
Obbligo d’investire: sì. Le imprese che mostrano pochi film (meno di 12 all’anno) e quelle che non raggiungono una determinata cifra d’affari minima (almeno 2,5 mio. di franchi all’anno) sono esonerate dall’obbligo d’investire. Il Consiglio federale definisce i dettagli nell’ordinanza sul cinema.
Quota: sì. Di principio valgono gli stessi esoneri previsti per l’obbligo d’investire (meno di 12 lungometraggi all’anno, cifra d’affari inferiore a 2,5 mio. di franchi). Il Consiglio federale può inoltre esonerare i servizi di streaming dalla quota minima se offrono un programma su tematiche particolari per le quali non esiste una produzione europea, ad esempio i film di arti marziali o il cinema Bollywood. La legge prevede anche esoneri per le piccole imprese con diffusione limitata o pubblico ridotto, come le emittenti locali.
Secondo le stime l’estensione dell’obbligo d’investire genererebbe annualmente 18 milioni di franchi in più per la realizzazione di contenuti audiovisivi (film e serie) in Svizzera, versati in gran parte dagli offerenti esteri di film online e dai gestori di finestre pubblicitarie.
I 18 milioni di franchi sono stati calcolati dall’UFC sulla base del volume totale delle entrate delle piattaforme TV e online in Svizzera, che ammonta a 714 milioni di franchi provenienti dalle fonti seguenti:
- 100 milioni di franchi dalle emittenti televisive nazionali e delle regioni linguistiche;
- 312 milioni di franchi dalle finestre pubblicitarie delle emittenti televisive estere;
- 302 milioni di franchi dai servizi di streaming.
Da queste entrate risulta un obbligo di investire pari a 29 milioni di franchi lordi (4 %). Tuttavia, poiché alle emittenti televisive possono essere computati fino 500 000 franchi per la pubblicità come prestazione propria, il volume degli investimenti per la produzione cinematografica indipendente si riduce a 18 milioni di franchi.
Le fonti determinanti per il calcolo di queste cifre sono indicate nel seguente rapporto (disponibile in tedesco), a pagina 4:
Dal 1° gennaio 2024 le imprese dovranno investire in base alle nuove regole della legge sul cinema (a condizione che al referendum del 15 maggio 2022 il popolo si esprima a favore della modifica). L’obbligo deve essere adempiuto nell’arco di quattro anni e si rinnova di volta in volta per altri quattro anni.
Possibilità d’investimento:
- acquisto di film di fiction, documentari, film di animazione e serie già realizzati;
- realizzazione di produzioni su commissione con imprese di produzione indipendenti;
- coproduzioni con imprese di produzione indipendenti.
Fino a un importo di 500 000 franchi:
- prestazioni promozionali per film svizzeri;
- iniziative per la mediazione di film svizzeri;
- altre iniziative volte a promuovere la piazza cinematografica svizzera (p. es. festival cinematografici).
Le imprese possono inoltre sostenere le istituzioni di promozione cinematografica riconosciute dall’UFC.
Il finanziamento svizzero della produzione audiovisiva indipendente ammonta a 105 milioni di franchi (media del periodo 2017-2020), di cui 61 milioni per i film destinati alle sale cinematografiche e 44 milioni per i film televisivi e le serie.
La promozione cinematografica a livello federale, regionale e cantonale ammonta a 37 milioni di franchi per i film destinati alle sale cinematografiche e a 2 milioni di franchi per i film televisivi e le serie.
- La SRG SSR investe 9 milioni di franchi nella coproduzione di film per il cinema e 27 milioni di franchi nei film televisivi e nelle serie.
- Le emittenti televisive private investono 1 milione di franchi nei film per il cinema e 5 milioni di franchi nei film televisivi e nelle serie.
- I restanti finanziamenti (14 milioni di franchi per il cinema e 10 milioni di franchi per i film televisivi e le serie) provengono dal settore privato: prevendite dei film, sponsorizzazioni, prestazioni proprie delle imprese di produzione.
Finanziamento medio annuo |
Totale |
Film per il cinema |
Film televisivi e serie |
|---|---|---|---|
Finanziamento totale |
105 000 000 |
61 000 000 |
44 000 000 |
|
|
|
|
Promozione cinematografica |
39 000 000 |
37 000 000 |
2 000 000 |
- UFC |
21 000 000 |
20 000 000 |
1 000 000 |
- Promozione regionale |
18 000 000 |
17 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
Coproduzione televisiva |
42 000 000 |
10 000 000 |
32 000 000 |
- SRG SSR |
36 000 000 |
9 000 000 |
27 000 000 |
- Privati |
6 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
Finanziamenti privati (prevendite, sponsorizzazioni, prestazioni proprie delle imprese di produzione) |
24 000 000 |
14 000 000 |
10 000 000 |
Note
- L’UFC non sostiene film televisivi o serie di fiction. Il sostegno qui indicato si riferisce ai documentari televisivi.
- Valori medi arrotondati al milione di franchi.
- NB: per le coproduzioni internazionali è computata solo la quota di finanziamento svizzera. L’importo totale per la produzione di film per il cinema, incluse le imprese di produzione estere, è di 92 milioni di franchi all’anno.
Fonti
Produzione cinematografica (media 2017-2020): Il finanziamento della produzione cinematografica svizzera 2020 (in francese e tedesco) https://www.bak.admin.ch/dam/bak/de/dokumente/kulturschaffende-film/berichte/die-schweizer-kinofilmproduktion-2020.pdf.download.pdf/Die%20Schweizer%20Kinofilmproduktion%202020_v1.0.pdf.
Film cinematografici e serie (risultati 2020): stima dell’UFC basata sul suo rapporto annuale e su quelli di Cinéforom, Zürcher Filmstiftung e SRG SSR.
La modifica della legge mira anzitutto a eliminare lo svantaggio competitivo della Svizzera rispetto ai Paesi europei, che hanno già introdotto un tale obbligo d’investire. I nuovi investimenti in Svizzera rafforzeranno la produzione audiovisiva in Svizzera e favoriranno lo sviluppo di formati nuovi e innovativi (p. es. nuove tipologie di serie).
Obbligo d’investire: attualmente numerosi Paesi europei prevedono un obbligo d’investire, una tassa diretta o entrambi, tra cui i seguenti.
- Francia: fino al 28 per cento (26 per cento obbligo d’investire, 2 per cento tassa).
- Italia: 20 per cento (obbligo d’investire).
- Spagna: 5 per cento (obbligo d’investire).
- Croazia: 4 per cento (2 per cento obbligo d’investire, 2 per cento tassa).
- Germania: 2,5 per cento (tassa).
In Germania, nei Paesi Bassi e in Danimarca si sta discutendo l’introduzione di un obbligo d’investire.
Quota: tutti i Paesi dell’UE. La quota del 30 per cento è stabilita nella direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS).
Una panoramica completa è contenuta nei rapporti complementari dell’UFC disponibili su questa pagina alla voce «Documenti».
La Svizzera non è tenuta a recepire la direttiva sui servizi di media audiovisivi, ma se in futuro volesse partecipare nuovamente ai programmi culturali dell’UE dovrebbe comunque recepire alcune disposizioni europee. La quota minima del 30 per cento nell’offerta cinematografica sarebbe uno degli elementi principali.
Sì. Con la modifica della legge all’articolo 19 capoverso 2, i film sostenuti dalla Confederazione dovranno rimanere accessibili al pubblico anche dopo la prima commercializzazione nei cinema e ai festival. Chi riceve una sovvenzione federale dovrà provvedere a garantire al pubblico interessato un accesso permanente anche dopo lo scadere dei cinque anni dalla sua uscita. L’accesso al patrimonio cinematografico svizzero può essere garantito in diversi modi. Per esempio, un film può essere messo a disposizione per la visione in un archivio cinematografico oppure attraverso un servizio di streaming specializzato su film del patrimonio culturale. Tali offerte possono essere gratuite o a pagamento.
La modifica sancisce la promozione della pluralità dell’offerta, che è uno degli elementi essenziali della legge sul cinema. In questo modo i futuri regimi di promozione dell’UFC potranno ad esempio prevedere il sostegno di misure che promuovono la pluralità della programmazione nei cinema.
Documenti
Rapport complémentaire à l’intention de la CSEC-N concernant la révision de la loi sur le cinéma (PDF, 828 kB, 21.08.2020)Réglementations relatives à l’encouragement du cinéma pour les diffuseurs de programmes de télévision et les fournisseurs de films en ligne : comparaison Suisse / Europe, 22 juin 2020
Ultima modifica 26.04.2022
Contatto
Ufficio federale della cultura
Sezione cinema
Hallwylstrasse 15
3003
Berna
Telefono
+41 58 462 92 71