Glossario cinema

Accantonamenti

Per compensare un finanziamento insufficiente al momento del versamento (vedi → Versamento) del contributo federale o per disporre di un’alternativa a fonti di finanziamento ancora incerte (vedi → Quota PICS non garantita), i richiedenti possono prevedere nel piano finanziario alcuni accantonamenti sui loro onorari. Come contributo personale (vedi → Fondi propri), gli accantonamenti dei richiedenti sono di norma ammessi. Tuttavia, non devono mettere in pericolo il progetto, la sua realizzazione professionale o l’esistenza dell’impresa di produzione. Per questo motivo, non dovrebbero superare il 20 per cento del finanziamento totale. Nel piano finanziario gli accantonamenti sono accettati senza limite d’importo nel caso della promozione della postproduzione. In virtù della legge sui sussidi, si possono esigere dai richiedenti fondi propri, purché siano economicamente esigibili [art. 19 cpv. 2 e 3 OPCin]. Di norma, gli accantonamenti sono considerati esigibili e adeguati se corrispondono al 5 per cento della riserva per gli imprevisti (vedi → Imprevisti). Per quanto riguarda gli accantonamenti sui compensi degli autori e dei registi e sui salari della compagnia: (vedi anche → Partecipazione di cineasti al finanziamento di progetti cinematografici).

Accordi di coproduzione

La Svizzera ha concluso accordi di coproduzione con diversi Stati (vedi → Coproduzione internazionale). Solamente i film prodotti ed esplicitamente riconosciuti dalle autorità competenti nel quadro di tali accordi sono considerati coproduzioni ufficiali. <br>(vedi → Basi legali)

Aiuti finanziari della creazione cinematografica svizzera

La Confederazione promuove i progetti cinematografici tramite aiuti finanziari non rimborsabili (sussidi). Si distingue tra promozione cinematografica selettiva, legata al successo e legata alla sede di produzione. Per quanto riguarda la promozione cinematografica selettiva, in genere i comitati di esperti esaminano i progetti sulla base di criteri qualitativi [art. 12 OPCin, all. 1 OPCin, n. 2.1]. I progetti che soddisfano al meglio questi criteri beneficiano di un aiuto finanziario (vedi → Esperti per la perizia; → Dichiarazione d’intenti). Nel caso della promozione legata al successo, un film genera accrediti derivanti dal suo successo nelle sale o ai festival. Questi ultimi sono accreditati individualmente alle persone che hanno partecipato alla realizzazione del film (autori, registi, produttori) e alla commercializzazione (distribuzione, sale cinematografiche) [art. 13 OPCin]. Gli accrediti versati agli altri partecipanti devono essere reinvestiti in un nuovo progetto cinematografico entro due anni, quelli per i cinema invece sono versati direttamente. L’OPCin disciplina nel dettaglio i requisiti che devono soddisfare i progetti cinematografici che possono beneficiare di un reinvestimento [all. 1 OPCin, n. 2.2]. La promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS) punta a incitare l’utilizzo delle infrastrutture svizzere quando si realizza un film. Si rivolge alle imprese di produzione i cui progetti possono essere riconosciuti come film svizzeri o come coproduzioni ufficiali. A seconda della tipologia di spese, il contributo varia tra il 20 e il 40 per cento delle spese computabili sostenute in Svizzera per la realizzazione del film (vedi → Spese computabili PICS).

Assenza di barriere [art. 65 OPCin]

Per quanto possibile, i nuovi film svizzeri devono essere accessibili a tutta la popolazione. Gli aiuti finanziari della Confederazione sono dunque vincolati a oneri (vedi → Oneri): tramite misure tecniche si permette un accesso conforme alle esigenze delle persone con disabilità (vedi → Audiodescrizione → Sottotitolazione per audiolesi).

Audiodescrizione [art. 65 cpv. 3]

Devono essere muniti di audiodescrizione i lungometraggi documentari e i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre, rispettivamente, 125 000 franchi e 300 000 franchi in totale. L’audiodescrizione è il commento orale che inframmezza i dialoghi e che descrive gli elementi visuali di un film, come i luoghi, i paesaggi o i movimenti della cinepresa. Nel film è possibile ascoltare questo testo. Dal punto di vista tecnico, l’audiodescrizione deve permettere una proiezione professionale. Per realizzare un’audiodescrizione è fondamentale la partecipazione di persone ipovedenti. Le aziende specializzate in Svizzera e all’estero si occupano dell’attuazione tecnica dell’audiodescrizione. Le spese per l’audiodescrizione e la sottotitolazione per gli audiolesi sono computabili nel preventivo per la realizza-zione (vedi → Spese computabili).

Avente diritto alla promozione

I cineasti professionisti e indipendenti che hanno la cittadinanza svizzera o che sono domiciliati in Svizzera hanno diritto alla promozione. (vedi anche → Professionalità; → Indipendenza; → Cittadinanza).

Basi legali

Diritto interno: - Legge sul cinema (LCin) - Ordinanza sulla cinematografia (OCin) - Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin); in allegato, il settore Regimi di promozione 2016–2020 per la promozione della creazione cinematografica svizzera (allegato 1), per il settore Promozione della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica, della cultura cinematografica e della formazione continua (allegato 2) nonché per il settore Gestione del patrimonio audiovisivo svizzero (allegato 3) - Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero - Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin), in allegato, il settore Regimi di promozione 2016–2020 per il settore Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera (allegato 1) e per il settore Misure compensative MEDIA (allegato 2) - Legge sui sussidi (Lsu) - Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) Diritto dei trattati (Accordo di coproduzione): - Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica - Accordo con la Germania e con l’Austria (accordo trilaterale) - Accordo con la Comunità francese del Belgio - Accordo con il Canada (compresi i telefilm) - Accordo con la Francia - Accordo con l’Italia - Accordo con il Lussemburgo

Citazione della promozione [art. 62 OPCin]

È uno degli oneri (vedi → Oneri) per tutte le attività e i progetti che hanno beneficiato di contributi federali: occorre citare il sostegno della Confederazione nei titoli di coda del film. Per i film che durano oltre 60 minuti la citazione deve figurare nei titoli di testa del film, purché siano indicati anche gli altri contribuenti. I film promossi dall’UFC devono far figurare sempre il logo dell’UFC nei titoli di coda, dopo il nome dei produttori e con l’indicazione «sostenuto da». Il logo può essere richiesto all’UFC e in genere non è possibile modificarlo.

Cittadinanza: chi può essere considerato «Svizzero»? [art. 4 OPCin]

Sono considerate svizzere le persone che possiedono la cittadinanza svizzera o che sono domiciliate in Svizzera e che lavorano sotto contratto per un’impresa di (co)produzione svizzera e sono da essa remunerati. Sono considerati «domiciliati» i cineasti che soggiornano da almeno un anno in Svizzera, come attestato dal loro permesso di soggiorno e che hanno esercitato la loro professione in Svizzera durante questo lasso di tempo. In genere anche i film ottengono una cittadinanza. Per la qualifica come film svizzero: (vedi → Film svizzero) Per il riconoscimento come coproduzione ufficiale: (vedi → Coproduzione internazionale).

Cofinanziamento o coproduzioni internazionali cofinanziate

Alcuni accordi di coproduzione, in particolare l’accordo trilaterale Svizzera-Germania-Austria, permettono una deroga al principio secondo cui il numero di collaboratori artistici e tecnici messi a disposizione da ciascun coproduttore deve essere proporzionale alla sua quota del finanziamento. In una certa misura, i cofinanziamenti possono essere riconosciuti come coproduzioni ufficiali. La Confederazione può promuovere la loro realizzazione tramite aiuti finanziari selettivi qualora particolari motivi lo giustifichino [cfr. all. 1 OPCin, n. 2.1.3.4].

Comunicazione dell’UFC [art. 47 cpv. 2 e 51 cpv. 2 OPCin]

L’UFC comunica per lettera ai richiedenti le decisioni negative (rigetto o approvazione parziale della domanda (vedi → Non entrata nel merito). La lettera precisa che il richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, può esigere che sia emanata una decisione (vedi → Decisione).

Condizioni della promozione cinematografica

Condizioni generali per le domande (art. 4-6 OPCin), qualificazione come film svizzero (vedi → Film svizzero) o riconoscimento come coproduzione internazionale ufficiale (vedi → Coproduzione internazionale). Obblighi connessi alla promozione: oneri della promozione cinematografica (vedi anche → Oneri).

Conteggio [art. 66-68]

Per tutti i progetti realizzati grazie a contributi federali occorre presentare un conteggio completo entro tre mesi dalla fine dei lavori promossi. Su domanda, l’UFC può prorogare il termine (vedi → Rendiconto).

Copia del film [art. 70 OPCin]

L’invio di una copia del film è uno degli oneri (vedi → Oneri) per i film la cui realizzazione o postproduzione è stata promossa dalla Confederazione. La copia del film non va confusa con la copia d’archivio. In genere, la copia del film è inviata dopo l’ultimazione del film, insieme al conteggio (vedi → Obbligo di rendere conto). Deve essere consegnata in un formato digitale usuale (p. es. DVD). L’UFC esige una copia anche se non ha promosso il film, ma se si esige un certificato di origine come film svizzero (vedi → Film svizzero) o il riconoscimento come coproduzione internazionale (vedi → Coproduzione internazionale).

Copia d’archivio [art. 63 OPCin]

Copia nuova o supporto dati digitale equiparabile (master file) da inviare alla Fondazione «Cineteca svizzera». Onere (vedi → Oneri) per i film la cui realizzazione o postproduzione è promossa dalla Confederazione. La Cineteca svizzera conferma all’UFC l’invio. L’invio della copia d’archivio è uno dei requisiti per il versamento dell’ultima rata. Requisiti tecnici minimi: copia nuova (16mm o 35mm) o supporto dati digitale (cfr. i requisiti della Cineteca svizzera (link esterno: modulo). Le spese per la copia d’archivio sono computabili nel preventivo per la realizzazione (promozione della realizzazione e promozione della postproduzione) (vedi → Spese computabili).

Coproduzioni internazionali [art. 3 lett. c e art. 111-114 OPCin]

I progetti cinematografici realizzati congiuntamente da due o più imprese di produzione di diversi Paesi possono ottenere la cittadinanza degli Stati interessati, purché siano stati stipulati accordi internazionali di coproduzione tra questi Paesi. Le autorità competenti forniscono il riconoscimento caso per caso su domanda dei produttori. La Svizzera ha concluso diversi accordi internazionali di coproduzione (vedi → Basi legali). Gli accordi internazionali di coproduzione disciplinano le condizioni che deve soddisfare la realizzazione di un film affinché quest’ultimo possa essere riconosciuto come coproduzione ufficiale (percentuali di finanziamento, prescrizioni sulla partecipazione di collaboratori, luoghi delle riprese, ripartizione dei diritti di commercializzazione, ecc.). La procedura di riconoscimento dell’UFC riguarda in particolare la quota di finanziamento dell’impresa di produzione svizzera, la partecipazione svizzera (ovvero la quota di elementi svizzeri come i collaboratori artistici e tecnici o le industrie tecniche), le spese dell’impresa di produzione svizzera e la ripartizione dei diritti fissata nel contratto di coproduzione. Vedi anche: RINVIO a «Informazione coproduzione, lista di controllo Coproduzione». Gli accordi di coproduzione disciplinano anche le collaborazione tra gli Stati interessati durante la procedura di riconoscimento e prevedono misure per proteggere la reciprocità tra i Paesi (vedi → Reciprocità). La domanda di riconoscimento come coproduzione ufficiale deve essere presentata prima dell’inizio delle riprese. Se l’UFC e gli altri Stati interessati riconoscono un film come coproduzione ufficiale, la Confederazione può accordare un aiuto alla realizzazione o alla commercializzazione del film, che è in buona parte equiparato ai film svizzeri [art. 3 LCin]. Per quanto riguarda i sussidi della promozione cinematografica della Confederazione, si applicano regole differenti a seconda dello strumento di promozione. - Solamente le coproduzioni la cui partecipazione svizzera in termini di personale artistico e tecnico e la cui quota di lavori assegnati a industrie tecniche svizzere è almeno proporzionale alla quota del finanziamento svizzero possono beneficiare della promozione selettiva della realizzazione [all. 1 OPCin, n. 2.1.3.3]. Per lo sviluppo del progetto è determinante che la responsabilità spetti alla produzione svizzera; non è obbligatorio che la regia sia svizzera. Per la promozione della sceneggiatura, gli autori devono essere svizzeri (vedi anche → Spese computabili). - Per il reinvestimento degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo, alla realizzazione si applica la regola della reciprocità: solamente gli accrediti provenienti da film svizzeri o da coproduzioni con regia svizzera possono essere reinvestiti in coproduzioni la cui regia o la cui produzione responsabile non sono svizzere. Gli accrediti provenienti da film senza regia svizzera devono essere reinvestiti in film con regia e produzione responsabile svizzere. È inoltre possibile reinvestirli nella fase di preparazione o di sviluppo, purché i partecipanti principali siano svizzeri o residenti in Svizzera [cfr. art. 8 OPCin e all. 1 OPCin n. 2.2.4 e 2.2.5]. Per i reinvestimenti nella fase di sviluppo del progetto non è necessaria una regia svizzera; nel caso di un cosviluppo, invece, la produzione responsabile deve essere svizzera. - Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS) sono possibili solo per la fase di realizzazione. Basta che la coproduzione possa essere ufficialmente riconosciuta, che le condizioni di ammissione siano soddisfatte [art. 14 OPCin] e che l’importo delle spese computabili sostenute in Svizzera sia sufficiente (vedi anche → Uscite in Svizzera; → Spese computabili PICS; → Trasferimenti di spese). In genere si raccomanda di presentare il dossier per il versamento con sufficiente anticipo nel caso di coproduzioni internazionali realizzate con il sostegno della Confederazione. Spesso è anche utile presentare all’UFC tre o quattro mesi prima dell’inizio delle riprese un dossier di prova contenente i dati principali provvisori (finanziamento, preventivo, partecipazione) in vista di un esame preliminare. Questo permette d’identificare i problemi per tempo e di definire il seguito della procedura durante un colloquio.

Decisione [art. 51 OPCin]

Una decisione disciplina in maniera vincolante il rapporto legale tra il richiedente e la Confederazione (decisione di versamento, rigetto della domanda di sussidi, decisione di non entrata nel merito, ecc.). La decisione deve essere designata come tale, contenere una spiegazione dei fatti salienti e dei motivi e menzionare le basi legali e la decisione (dispositivo). Quando l’UFC respinge una domanda oppure la approva solo in parte, la decisione deve indicare i rimedi giuridici (vedi → Protezione giuridica).

Dichiarazione d’intenti [art. 48, 93 e 100 OPCin]

La dichiarazione d’intenti è una risposta positiva, ma solo provvisoria, dell’UFC a una domanda di contributo federale. Consiste nel riservare un certo importo a un determinato progetto, è di durata limitata e prolungabile, su domanda scritta. Se il progetto è realizzato entro il periodo di validità, ovvero se è assicurato il finanziamento completo del progetto e se il preventivo è definitivo, se tutti i contratti necessari per la realizzazione sono conclusi e le altre condizioni per la promozione sono soddisfatte, l’UFC può versare gli aiuti finanziari previsti (Decisione di versamento, vedi → Decisione). La domanda di versamento (vedi → Versamento), corredata della documentazione completa, deve essere presentata con sufficiente anticipo, di norma sei settimane prima dell’inizio del progetto o delle riprese (vedi → Divieto di riprese; vedi → Versamento rateale). Se la realizzazione del progetto entro questo termine sembra improbabile o se gli aiuti finanziari non possono rimanere vincolati più a lungo, l’UFC può respingere la proroga. La domanda può essere poi presentata nuovamente.

Distribuzione (obbligo di registrazione e di notifica) [art. 23 e 24 LCin]

Chiunque, a titolo professionale, distribuisce film per la proiezione pubblica deve farsi registrare presso l’UFC prima d’iniziare la propria attività. I film distribuiti devono essere comunicati mensilmente a Procinema (www.procinema.ch). Le indicazioni raccolte da Procinema sono convalidate dall’Ufficio federale di statistica. Questi dati servono per calcolare le entrate della commercializzazione nei cinema e i corrispondenti accrediti anche per tutti i film che beneficiano della promozione cinematografica legata al successo di cui all’articolo 71 OPCin. Per impresa di distribuzione professionale si intende un’impresa che distribuisce almeno tre film all’anno; i film devono essere proiettati più volte in sale registrate. È richiesta un’iscrizione al registro di commercio [art. 10 OPCin]. Per poter beneficiare degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo o degli aiuti finanziari per la distribuzione di film svizzeri, le imprese devono figurare nel registro dei distributori dell’UFC (vedi → Promozione della distribuzione).

Divergenza rispetto alla proposta del comitato [art. 47 OPCin]

Di norma, l’UFC segue le proposte dei comitati o degli esperti. Se la sua decisione diverge, deve fornire una motivazione. Secondo la prassi dell’UFC vi sono divergenze soprattutto nei seguenti casi: - motivi del comitato contraddittori, illeciti o palesemente falsi (in contraddizione con gli atti); - trattamento di questioni legali all’interno del comitato. Secondo il principio di applicazione del diritto d’ufficio, spetta all’UFC e non ai comitati applicare (e interpretare) il diritto; - violazione imminente del diritto (in particolare per quanto riguarda i diritti procedurali o la violazione del diritto di essere sentiti). Se, per esempio, vi sono chiare contraddizioni tra la prima e la seconda valutazione all’interno del comitato oppure se nella seconda perizia si formulano critiche sostanziali, in determinati casi l’UFC può rinviare la domanda, contrariamente alla raccomandazione del comitato; - motivi finanziari: l’UFC è vincolato ai crediti stanziati dal Parlamento; - motivi politici: soprattutto per le coproduzioni, per motivi di reciprocità tra gli Stati l’UFC può prendere una decisione divergente rispetto alla raccomandazione (vedi → Reciprocità).

Divieto di riprese [art. 11 OPCin]

Le riprese per un film di fiction non possono iniziare prima che la Confederazione abbia preso una decisione definitiva in merito al versamento del contributo alla realizzazione (ovvero fino alla decisione di versamento). Il divieto di riprese vale indipendentemente dal fatto che il contributo alla realizzazione previsto sia finanziato dai fondi per la promozione cinematografica selettiva o che si tratti del reinvestimento di accrediti della promozione cinematografica legata al successo. <p>Se, per circostanze particolari, determinati lavori di ripresa devono iniziare prima della decisione di versamento, si deve presentare con sufficiente anticipo una domanda motivata (vedi → Inizio anticipato delle riprese). Se le riprese per un film di fiction iniziano senza autorizzazione, il diritto a un contributo federale eventualmente previsto decade. Il divieto di riprese vale anche se l’UFC ha rifiutato una domanda di sussidi e se questa decisione è oggetto di ricorso (la decisione dell’UFC non è considerata definitiva durante la procedura di ricorso). Il divieto di riprese non si applica ai documentari, in questo caso le riprese avvengono a proprio rischio e pericolo. Se in un secondo tempo si presenta una domanda di promozione della realizzazione o di promozione della postproduzione, occorre precisare quali sono i lavori già svolti e indicare separatamente le spese sostenute e il loro finanziamento in un conteggio intermedio [art. 11 cpv. 2 e 3 OPCin]. Se c’è un premontaggio, si può presentare solamente la domanda di promozione della postproduzione [art. 11 cpv. 4 OPCin].

Elenco delle uscite per la promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS)

L’elenco delle uscite è un modulo della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (vedi → Promozione cinematografica legata alla sede di produzione) che riporta i fornitori di prestazioni in formato tabellare. Le imprese di produzione e l’UFC possono così verificare rapidamente se sono soddisfatti i requisiti per la promozione cinematografica legata alla sede di produzione. L’elenco consente inoltre un’analisi statistica degli effetti economici della promozione cinematografica legata alla sede di produzione ed è pertanto un elemento importante per valutare questo strumento di promozione.

Esclusione dalla promozione cinematografica [art. 16 LCin]

Non si possono promuovere i film: - a scopo pubblicitario; - con una finalità essenzialmente didattica (film di formazione); - su ordinazione (vedi → Indipendenza); - lesivi o discriminanti la dignità umana; - esaltanti o minimizzanti la violenza; - con un carattere pornografico. Occorre esaminare caso per caso in che misura la concezione artistica (libertà artistica) giustifichi contenuti delicati. A tale proposito l’UFC può chiedere maggiori informazioni ai richiedenti e commissionare perizie esterne. Se l’UFC giunge alla conclusione che un progetto va escluso dalla promozione, non entra nel merito della domanda e lo comunica al richiedente (vedi → Comunicazione).

Esclusione per mancato adempimento degli impegni assunti in virtù dei sussidi [art. 39-40 OPCin]

Chiunque non adempie i propri impegni assunti in virtù di precedenti procedure di sussidio per la promozione cinematografica, per esempio non presenta il conteggio nonostante una diffida, può essere escluso dalla promozione cinematografica della Confederazione fino a quando gli oneri non saranno adempiuti, ciò significa che non si entrerà nel merito di nuove domande (vedi → Non entrata nel merito).

Esperti per la perizia [art. 43 e 44 OPCin]

Ogni quattro anni il Consiglio federale nomina i membri della «Commissione di esperti sulla promozione cinematografica». L’UFC è competente per quanto riguarda la composizione dei comitati singolarmente, ovvero per le domande presentate entro un determinato termine. Gli esperti che fanno parte di un particolare comitato sono scelti tenendo contro delle regole di ricusazione (vedi → Ricusazione) e delle loro competenze tecniche in merito ai singoli generi. Inoltre, l’UFC assicura una rappresentanza equilibrata dei sessi, delle lingue, delle regioni e dei gruppi di età. Due comitati incaricati di esaminare le domande presentate sono nominati per ciascun genere cinematografico per un periodo di due anni. Se possibile, i comitati si riuniscono nella stessa composizione una volta su due.

Film svizzero [art. 2 LCin, art. 3 lett. b e art. 106-110 OPCin]

Per film svizzero s’intende un film realizzato da un’impresa di produzione svizzera con regia svizzera e, per quanto possibile, con personale tecnico e artistico nonché ad opera di industrie tecniche svizzere. Per contro, le riprese possono avvenire all’estero se necessario per ragioni artistiche o tematiche. (Vedi anche: informazione coproduzione, «lista di controllo Coproduzione») WChi può essere considerato «Svizzero»? (vedi→ Cittadinanza)

Film televisivi

Per «film televisivi» s’intendono le opere concepite per una prima commercializzazione alla televisione. Nel Regime di promozione 2016–2020 per la promozione della creazione cinematografica svizzera, la promozione selettiva di film televisivi da parte della Confederazione si limita ai documentari e ai film di animazione e privilegia i progetti con un potenziale cinematografico (n. 2.1.3). Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere invece reinvestiti anche in film televisivi, purché siano prodotti in maniera indipendente [art. 5 OPCin] (vedi anche → Indipendenza). I film televisivi non possono beneficiare della promozione cinematografica legata alla sede di produzione. È necessario garantire che i film coprodotti con emittenti televisive o altre imprese mediatiche siano realizzati e commercializzati nel rispetto dell’indipendenza [art. 9 cpv. 2 OPCin]. Il contributo dall’UFC non può essere superiore a quello dell’emittente televisiva.

Genere cinematografico

Si fa una distinzione tra film di fiction, documentari e film di animazione, da un lato, e tra cortometraggi e lungometraggi dall’altra. I film la cui durata è inferiore a 60 minuti sono considerati cortometraggi [art. 3 lett. d ed e OPCin]. Le perizie riguardanti i film di fiction, i documentari e i film di animazione sono assegnate a comitati differenti. Siccome le spese di produzione variano da un genere all’altro, anche gli importi massimi differiscono (vedi → Importi mas-simi). Alcuni strumenti di promozione sono destinati solo a determinati generi cinematografici. Per quanto riguarda la promozione legata al successo, è determinante la dichiarazione del produttore che figura nella domanda di realizzazione [art. 77 OPCin]. L’UFC esamina le domande presentate solo dal punto di vista degli errori grossolani. Lascia che siano i richiedenti a qualificare il genere del loro film e a giustificare la loro scelta.

Giorni di riprese in Svizzera [art. 14 OPCin]

Per poter beneficiare della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS), i film di fiction devono contare almeno cinque giorni di riprese in Svizzera. Per giorno di riprese si intende un giorno feriale durante il quale si è girata almeno una scena. I lavori preparatori e di smontaggio non contano.

Importi massimi [art. 23 cpv. 2 OPCin]

A seconda del tipo di film (genere, cortometraggio o lungometraggio, film con regia svizzera, ecc.) sono fissati importi massimi per ciascuno strumento di promozione, pubblicati ogni anno dall’UFC. Il contributo federale richiesto per un progetto di film non può superare l’importo massimo pubblicato, vale a dire che gli importi massimi sono validi per gli aiuti finanziari selettivi e per quelli legati al successo. È stato fissato un importo massimo anche per la promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS). Gli importi massimi degli strumenti di promozione possono essere cumulati fino a raggiungere una certa percentuale massima (vedi → Quota federale). Nel caso dei film realizzati per una prima commercializzazione televisiva, il contributo della Confederazione non può superare quello dell’emittente televisiva. Per quanto riguarda la promozione selettiva, nessuno può pretendere di avere diritto all’importo massimo. Il contributo federale effettivamente stanziato varia a seconda del progetto concreto (necessità, proporzionalità, art. 19 OPCin) e dei mezzi disponibili; in altre parole, l’UFC può accordare meno di quanto richiesto.

Imprevisti

In genere nel preventivo è accettata una riserva del 5 per cento per gli imprevisti (vedi → Versamento). Questa riserva può essere finanziata tramite accantonamenti sugli onorari e sulle spese amministrative della produzione o tramite risorse di terzi. Se la riserva è utilizzata per coprire spese supplementari, occorre registrare come tali le spese nella contabilità del progetto e giustificarle nel conteggio. Se la riserva non è utilizzata o se non lo è completamente, si possono sciogliere eventuali accantonamenti nel conteggio (vedi → Conteggio) e coprire così le spese effettive del progetto. L’eccedenza residua deve essere ripartita in maniera proporzionale alle quote di finanziamento. Eventualmente, la ripartizione proposta dalla produzione deve corrispondere alle quote di finanziamento dei promotori, che devono approvarla. L’UFC può compensare l’eventuale eccedenza nell’ultima rata. (Vedi → Rendiconto; → Obbligo di rendere conto; → Modifica di progetti)

Indipendenza [art. 16 LCin, art. 5 e 9 OPCin]

La Confederazione promuove solamente la creazione cinematografica indipendente. I richiedenti devono pertanto giustificare la loro indipendenza dalle emittenti televisive o dalle imprese mediatiche. Ciò riguarda le imprese di produzione esecutive, i produttori indipendenti e i registi, ma anche altri collaboratori, qualora abbiano una funzione importante nel progetto. L’indipendenza della persona interessata è valutata sulla base della sua filmografia. I collaboratori che esercitano la loro attività professionale principale (oltre il 50%) per la televisione (o imprese mediatiche) non sono più considerati indipendenti, ma possono provare (filmografia) di lavorare regolarmente in maniera indipendente. Le università, le scuole universitarie e gli istituti di formazione e di formazione continua nel settore cinematografico nonché tutte le imprese e persone impiegate a titolo principale sono anch’essi esclusi dalla promozione cinematografica riferita al progetto. Fa fede la prassi sviluppata per quanto riguarda l’indipendenza dalla televisione. Per le produzioni televisive e i film di diploma (film di master dei diplomati delle scuole cinematografiche) si verificherà che l’indipendenza dell’impresa di produzione richiedente e dei principali collaboratori sia ben assicurata e che esista un sufficiente grado di responsabilità personale e di autonomia a tutti i vari stadi, quali sono lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione [art. 9 OPCin].

Inizio anticipato delle riprese, approvazione [art. 11 OPCin]

Per i film di fiction è sempre necessaria un’approvazione (anticipata) delle riprese se queste ultime devono iniziare prima della decisione in merito alla promozione federale, ovvero prima che l’UFC versi la prima rata per il contributo alla realizzazione (vedi → Divieto di riprese). Questo divieto vale anche se gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo sono reinvestiti nella realizzazione. Per richiedere un inizio anticipato delle riprese occorre presentare separatamente una domanda scritta all’UFC. La domanda deve illustrare i motivi dell’urgenza e l’impossibilità di ritardare le riprese (p. es. disponibilità degli attori o del luogo delle riprese principali, eventi unici). Le riprese anticipate avvengono sempre a rischio e pericolo della produzione e l’approvazione dell’inizio anticipato delle riprese non significa necessariamente che saranno concessi i sussidi. La domanda di versamento completa (vedi → Versamento) deve essere presentata almeno sei settimane prima dell’inizio delle riprese all’UFC, che può così effettuare il versamento ancora prima dell’inizio delle riprese. Le domande di aiuto alla realizzazione di film di fiction le cui riprese sono già iniziate sono rinviate senza entrare nel merito nell’ambito dell’esame di entrata nel merito (vedi → Non entrata nel merito). Se il divieto di riprese non si applica alle domande di aiuto per la postproduzione, in tal caso non è necessario chiedere un’autorizzazione per le riprese (vedi → Postproduzione).

Lingue nazionali

Sono considerate lingue nazionali o lingue ufficiali, perlomeno negli scambi scritti con le autorità federali, il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio, vale a dire solo la lingua scritta o standard, non i dialetti. Nei rapporti con i cittadini, le autorità sono tenute a esprimersi in maniera comprensibile e a usare le lingue ufficiali nella loro forma standard (art. 5 della legge sulle lingue). Le richieste scritte devono essere redatte nella forma standard della lingua utilizzata e non in dialetto (scritto). I film (finiti) che hanno beneficiato degli aiuti federali alla realizzazione (o alla postproduzione) devono essere disponibili in una seconda lingua nazionale, indipendentemente dalla lingua in cui sono stati girati [art. 19 LCin, art. 65 OPCin]. Requisiti tecnici minimi per un film ultimato: il testo deve essere tradotto, i dati necessari per la sottotitolazione devono essere finalizzati sul piano tecnico e registrati in modo tale che possano essere utilizzati per una proiezione professionale. I film in svizzero tedesco o romancio sono accettati a condizione che siano sottotitolati in almeno un’altra lingua nazionale, ovvero non in tedesco (standard). Per quanto possibile, i film promossi dovrebbero essere commercializzati indipendentemente dalle frontiere linguistiche e senza barriere, in modo tale che tutta la popolazione vi abbia accesso (vedi → Audiodescrizione; → Sottotitolazione per audiolesi). Le spese per la traduzione e la sottotitolazione/la sincronizzazione sono computabili come spese di realizzazione (promozione della realizzazione e della postproduzione). Nell’ambito della promozione iniziale, sono computabili come spese di commercializzazione, a condizione che le misure corrispondenti non siano già state computate nel quadro della promozione della realizzazione. Attenzione: anche le domande il cui trattamento o la cui sceneggiatura è in svizzero tedesco o in un dialetto romancio devono fornire una versione nella lingua scritta corrispondente o una traduzione in un’altra lingua nazionale.

Non entrata nel merito [art. 39 e 40 OPCin]

L’UFC controlla le domande presentate e le respinge qualora presentino lacune che rendono impossibile una perizia o la promozione. In caso di lacune di minore entità, facili da colmare, l’UFC accorda al richiedente un breve termine supplementare per rettificarle. Se l’UFC non può entrare nel merito di una domanda, lo comunica al richiedente (vedi → Comunicazione). La non entrata nel merito non è considerata un rigetto, vale a dire che in qualsiasi momento è possibile presentare un’altra volta la domanda, migliorandone la forma.

Obblighi di informare dei richiedenti [art. 11 LSu]

Chiunque presenti una domanda di aiuti finanziari è tenuto a fornire informazioni complete e veritiere sul progetto, sulle spese e sul finanziamento per l’attività prevista. L’obbligo di informare comprende anche le indicazioni delle fonti di finanziamento non ancora confermate (già richieste o da richiedere). Per la maggior parte degli strumenti di promozione sono disponibili moduli di domanda. (vedi anche → Modifica di progetti; → Piano finanziario)

Obbligo di notifica per le modifiche del progetto [art. 27 LSu, art. 50, 55 e 69 OPCin]

Se al progetto sono apportate modifiche dopo l’emanazione della dichiarazione d’intenti, ma precedentemente al primo versamento, si raccomanda di presentare all’UFC un dossier con gli elementi essenziali per l’esame preliminare («Prova» circa 3-4 mesi prima dell’inizio delle riprese). Le modifiche apportate al dossier presentato devono sempre figurare nella domanda di versamento [art. 55 cpv. 4 OPCin]. Occorre comunicare immediatamente all’UFC eventuali modifiche apportate al progetto dopo l’approvazione dell’aiuto finanziario e dopo il versamento della prima rata, se non sono di minore entità o se comportano spese supplementari o notevoli risparmi. Se eventuali modifiche essenziali non sono notificate o lo sono troppo tardi, l’UFC può esigere il rimborso degli aiuti finanziari già versati o rifiutare di versare le rate non ancora pagate [art. 69 OPCin]. Le modifiche o circostanze seguenti sono sempre considerate essenziali: - cambio di: produzione, regia, attore principale o luogo delle riprese; - modifiche sostanziali alla sceneggiatura; - spese supplementari che mettono in discussione l’ultimazione del progetto con i finanziamenti previsti; - finanziamenti aggiuntivi; - altre ragioni o circostanze che potrebbero pregiudicare la realizzazione del progetto. Di norma, le modifiche essenziali devono essere notificate e approvate se gli aiuti finanziari sono versati o fissati definitivamente sulla base del conteggio, come per esempio nel caso della promozione selettiva della postproduzione o nel caso della promozione della distribuzione. Per quanto riguarda la promozione cinematografica legata alla sede di produzione (vedi → Promozione cinematografica legata alla sede di produzione), di norma è possibile modificare l’importo o la composizione delle spese senza autorizzazione, ma ciò può tuttavia comportare una riduzione del contributo al momento del conteggio [art. 103 OPCin]. Non sono presi in considerazione gli aumenti successivi. Se, al momento del conteggio, le condizioni di autorizzazione della promozione cinematografica legata alla sede di produzione non risultano più soddisfatte, occorre rimborsare la prima rata.

Obbligo di rendere conto [art. 50 e 70 OPCin]

Gli aiuti finanziari (sussidi) sono destinati a una finalità specifica, ovvero possono essere utilizzati soltanto allo scopo per cui sono stati concessi [art. 50 OPCin]. Chi ha richiesto e beneficiato dell’aiuto finanziario della Confederazione s’impegna a realizzare il progetto descritto nella domanda. Per questo motivo l’UFC esige di ricevere, oltre al conteggio (vedi → Rendiconto), una copia del progetto o un’altra prova che il progetto è stato realizzato secondo i piani [art. 70 OPCin]. Solamente il rimborso integrale del sussidio ricevuto può dispensare il beneficiario dall’obbligo di realizzare il progetto sostenuto. (vedi anche → Obblighi di informare) Se un progetto fallisce, occorre informare immediatamente l’UFC e presentargli un rapporto intermedio sullo stato del progetto nonché un conteggio intermedio. L’UFC decide allora in merito alla restituzione integrale o parziale del sussidio [art. 28 LSu].

Oneri [art. 60-70 OPCin]

Gli oneri sono impegni o condizioni legati al versamento di un aiuto finanziario e che il richiedente deve soddisfare. Dopo aver ricevuto il conteggio (vedi → Conteggio), l’UFC verifica se gli oneri sono stati soddisfatti. Gli oneri validi figurano nella decisione concernente il versamento (vedi → Versamento) della prima rata o nella dichiarazione d’intenti (vedi → Dichiarazione d’intenti). Esempi di oneri: - invio di una copia d’archivio (vedi → Copia d’archivio); - audiodescrizione e sottotitolazione per audiolesi (vedi → Audiodescrizione; → Sottotitolazione per audiolesi; → Assenza di barriere); - citazione della promozione federale (vedi → Citazione della promozione); - consegna di una copia del film (trattamento / sceneggiatura ultimati, DVD del film ultimato) (vedi → Copia del film); - traduzione in una seconda lingua nazionale per i film la cui realizzazione o postproduzione ha beneficiato di aiuti finanziari (vedi → Lingue nazionali); - informazioni in caso di modifica del progetto (vedi → Modifica di progetti); - obbligo di presentare un conteggio rivisto (vedi → Rendiconto); - offerta di uno o più posti di praticantato per determinati film la cui realizzazione ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione (vedi → Stage).

Partecipazione a festival e competizioni [art. 5 e art. 13-18 OPICin]

I registi e le imprese di produzione svizzeri che partecipano con i loro film alla competizione di importanti festival internazionali o che sono nominati per importanti premi esteri possono richiedere un contributo forfettario. Le domande devono essere presentate alla fondazione «Swiss Films», incaricata dall’UFC di organizzare le misure per promuovere la presenza internazionale della cinematografia svizzera. Per maggiori informazioni: www.swissfilms.ch. Siccome si tratta di un contributo forfettario, non è richiesto alcun preventivo, piano finanziario o conteggio. Tuttavia, i richiedenti devono presentare un rapporto entro tre mesi dalla fine del viaggio.

Partecipazione di cineasti al finanziamento di progetti cinematografici

Le persone che collaborano a un film possono partecipare al finanziamento del progetto. Questo tipo di partecipazione avviene per esempio quando si mettono a disposizione liquidità o tramite accantonamenti su una parte del salario. Queste risorse devono figurare nel piano finanziario come partecipazione dei collaboratori. L’UFC accetta gli accantonamenti sui salari e sui compensi dei cineasti fino al 50 per cento del salario effettivo, nella misura in cui sia d’uso nel settore (vedi → Accantonamenti). Non basta rinunciare a metà del salario, ma si devono stabilire chiaramente nel contratto di partecipazione le modalità di rimborso (quando, quanto, ecc.), la partecipazione a eventuali benefici nonché l’obbligo d’informazione o di conteggio dell’impresa di produzione. Occorre inoltre definire il periodo a cui si riferisce il conteggio delle assicurazioni sociali e la relativa base salariale. L’UFC accetta accantonamenti fino al 100 per cento del salario nel piano finanziario totale qualora si tratti di promuovere la postproduzione. (Vedi anche → Spese computabili e → Accantonamenti degli onorari dei produttori e delle spese generali).

Piano finanziario

Il piano finanziario illustra la composizione del finanziamento per un progetto particolare. Per ciascuna fonte di finanziamento occorre indicare nel modulo se quest’ultima è «ancora da richiedere» (3), «già richiesta» (2) o «confermata» (1). Al momento del versamento (vedi → Versamento), il finanziamento deve essere garantito e comprovato. Anche gli aiuti finanziari già ottenuti per le spese sostenute prima della presentazione della domanda (spese preliminari, p. es. per la stesura di trattamenti o sceneggiature) devono figurare nel piano finanziario, purché le spese corrispondenti figurino nel bilancio di realizzazione. Si devono indicare gli aiuti federali selettivi o legati al successo, ma anche gli altri contributi al finanziamento stanziati da emittenti televisive, organismi regionali di promozione, fondazioni o Suissimage nonché i mezzi propri investiti dal richiedente (vedi anche → Preventivo). Il conteggio (vedi → Conteggio) deve essere accompagnato da una panoramica del finanziamento effettivo del progetto. Occorre giustificare le differenze rispetto al piano finanziario definitivo depositato in vista del versamento.

Postproduzione [art. 28 lett. e OPCin e all. 1 OPCin n. 2.1.4]

Il sostegno è destinato esclusivamente ai lungometraggi con regia svizzera che non beneficino già di una promozione alla realizzazione selettiva e il cui preventivo totale è inferiore a 200 000 franchi (documentari) o a 1 000 000 di franchi (film di fiction) [all. 1 n. 2.1.4]. Il preventivo totale determinante comprende tutte le spese sostenute per la realizzazione del film, fino alla copia d’archivio (inclusa). Le spese per i lavori già effettuati (spese preliminari) non sono sovvenzionabili tramite gli aiuti finanziari alla postproduzione (vedi → Spese computabili). Non hanno diritto ai contributi neppure le prestazioni proprie della produzione e della regia, vale a dire che hanno diritto ai contributi solamente le spese esterne per l’ultimazione tecnica che permettono la commercializzazione (nei cinema). Parimenti, solamente le spese sostenute in Svizzera possono beneficiare del sostegno: i fornitori di prestazioni devono avere sede o essere domiciliati in Svizzera e le prestazioni fatturate devono essere effettivamente fornite in Svizzera. Il calcolo della quota federale (vedi → Quota federale) si basa invece sulle spese di realizzazione complessive (preventivo totale, comprese le prestazioni proprie e le spese preliminari). Da luglio 2016 le domande sono sottoposte alla perizia di singoli esperti [art. 46 cpv. 1 OPCin]. L’esame riguarda in particolare: la qualità artistica del premontaggio, la quota delle spese di ultimazione in rapporto al preventivo totale, il potenziale di commercializzazione in più regioni linguistiche e, soprattutto, la qualità e la coerenza della strategia di commercializzazione e il contributo (in termini finanziari e d’impegno) dell’impresa di distribuzione [all. 1 OPCin n. 2.1.4.3].

Praticantato [art. 64 OPCin]

Gli stage (praticantati) servono per la formazione continua: permettono di acquisire una prima esperienza pratica per una particolare professione cinematografica e al contempo di essere seguiti. Gli stagisti devono essere svizzeri o domiciliati in Svizzera (vedi→ Cittadinanza). I lungometraggi di fiction la cui realizzazione beneficia di un contributo federale devono proporre un posto di praticantato (vedi → Oneri). L’UFC riconosce i praticantati seguiti da Stage-Pool. Per il versamento occorre presentare un curriculum vitae e il contratto di lavoro; il conteggio salariale e un rapporto redatto dagli stagisti accompagnano invece il conteggio. Se il contributo federale alla realizzazione supera i 500 000 franchi, si devono offrire almeno due posti di praticantato, indipendentemente dal genere di film. Le spese per gli stage sono imputabili nel preventivo per la realizzazione. Se il praticantato è finanziato da Stage-Pool (FOCAL), occorre indicarlo nel piano finanziario.

Preparazione delle riprese per film di fiction [art. 28 lett. c OPCin]

Sono computabili le spese sostenute immediatamente prima dell’inizio delle riprese per la preparazione delle riprese stesse; lo sviluppo del progetto vero e proprio (ricerca di finanziamenti, trattative per la coproduzione, ecc.) dovrebbe essere già terminato.

Presentazione della domanda (Diritto di presentare domanda)

Possono presentare domanda le imprese, in particolare quelle di produzione, con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera [art. 4 OPCin]. Solamente le società che producono film a titolo professionale sono considerate imprese di produzione; è richiesta un’iscrizione al registro di commercio [art. 10 OPCin]. Solamente le persone e le imprese indipendenti possono presentare domanda (vedi → Indipendenza) [art. 5 OPCin]. Le domande che riguardano la stesura di trattamenti (vedi → Trattamento) e di sceneggiature (vedi → Stesura di sceneggiature) possono essere presentate sia dagli autori che dalle imprese di produzione [art. 10 cpv. 1]. Gli importi massimi previsti variano (vedi → Importi massimi). Le imprese di distribuzione che presentano domanda devono inoltre figurare sul registro dei distributori dell’UFC (cfr. link esterno Registrazione per società di proiezione e di distribuzione). Le domande relative alla promozione cinematografica legata alla sede di produzione devono essere previamente annunciate all’UFC [art. 98 OPCin]. Per la maggior parte degli strumenti di promozione esistono moduli di domanda, da utilizzare se disponibili.

Prestazioni sociali nel conteggio [art. 67 cpv. 2 OPCin]

Il conteggio deve essere accompagnato dall’elenco definitivo dei membri della compagnia (e della loro cittadinanza). I datori di lavoro devono provare che i contributi alle assicurazioni sociali dei dipendenti partecipanti al progetto sono stati versati e allegare al conteggio una dichiarazione scritta per attestare che le assicurazioni sociali dei dipendenti sono state o saranno versate. L’UFC può esigere una copia dei conteggi della cassa di compensazione e dell’istituto di previdenza o copia della dichiarazione di salario corredata di una conferma dell’organismo di sicurezza sociale. Se alcune assicurazioni sociali sono state messe a preventivo per collaboratori che di fatto figurano come indipendenti (cambiamento di statuto), occorre dichiararlo al più tardi al momento del conteggio e inoltrare all’UFC i contratti modificati.

Preventivo

Il preventivo presenta una stima delle spese necessarie per la realizzazione di un determinato progetto. Per la maggior parte degli strumenti di promozione sono disponibili appositi moduli, che devono essere compilati nel modo più realistico possibile, in modo tale che le spese preventivate corrispondano alle operazioni previste e permettano un’esecuzione professionale (vedi anche → Spese computabili). Nel preventivo devono figurare anche le spese già sostenute per il progetto (ovvero le spese già sostenute in fase di sviluppo o di preparazione per la stesura di trattamenti o di sceneggiature, per cessioni di diritti, ricerche, ecc.). Queste spese sostenute prima della presentazione della domanda devono figurare separatamente come spese preliminari e occorre indicare in che modo sono state finanziate [art. 27 cpv. 5 OPCin].

Produzione responsabile

Per produzione responsabile nel caso di coproduzioni internazionali (vedi → Coproduzione internazionale) s’intende il partner di coproduzione che in ultima istanza assume la responsabilità di ultimare il film secondo il contratto di coproduzione. Queste responsabilità riguardano, in particolare: il bilancio, il diritto di fornire istruzioni ai collaboratori importanti, soprattutto al regista, i trasferimenti dei diritti d’autore (trasposizione in film, ecc.) nonché il diritto al montaggio finale (final cut).

Professionalità

La Confederazione promuove esclusivamente la creazione cinematografica professionale. I richiedenti devono provare un’esperienza professionale o una formazione corrispondente per garantire che il progetto sarà realizzato in maniera professionale. Anche i collaboratori ai posti principali devono essere cineasti professionisti [art. 6 OPCin]. Le coproduzioni internazionali (vedi → Coproduzione internazionale) devono soddisfare requisiti elevati per quanto riguarda la professionalità e l’esperienza dell’impresa di produzione. Se il richiedente chiede un contributo selettivo alla realizzazione di oltre 400 000 franchi (film di fiction e di animazione) o 200 000 franchi (documentari), si rivolge particolare attenzione all’esperienza delle persone responsabili all’interno del team di produzione (all. 1 OPCin, n. 2.1.3.5-2.1.3.7).

Progetti multimediali e transmediali [all. 1 OPCin n. 2.1.2]

L’UFC può promuovere progetti multimediali o transmediali in fase di sviluppo di progetti se il progetto prevede anche la realizzazione di un film. Da luglio 2016 le domande sono sottoposte alla perizia di singoli esperti [art.46 cpv. 1 OPCin].

Progetti transmediali - Supporto per lo sviluppo di progetti (admin.ch)

Le società di produzione svizzere iscritte nel registro di commercio possono richiedere un sostegno finanziario per i costi di sviluppo di un progetto transmediale, indipendentemente dalla sua lunghezza e dal mezzo di sfruttamento. Il sostegno allo sviluppo di progetti transmediali prende in considerazione proposte innovative di narrazione audiovisiva in un contesto cinematografico. Questi progetti devono essere basati su un approccio creativo interattivo e/o immersivo e comprendono, per esempio, opere destinate a tecnologie immersive (realtà virtuale e aumentata) e narrazioni interattive progettate per il web, schermi mobili o altri mezzi di sfruttamento. I progetti VR/AR devono sviluppare una proposta narrativa in senso cinematografico. I videogiochi interattivi e le serie web sono esclusi.

Promozione cinematografica

Nell’ambito della promozione legata al successo, la Confederazione promuove le imprese svizzere registrate che proiettano film svizzeri e coproduzioni riconosciute (vedi anche → Aiuti finanziari della creazione cinematografica svizzera). Le imprese che proiettano regolarmente un programma cinematografico vario (cinema d’art et d’essai) possono beneficiare di aiuti finanziari proporzionali al loro contributo alla pluralità dell’offerta (promozione della pluralità dell’offerta). L’UFC mette a concorso, in genere a inizio anno, questi aiuti. Solamente le imprese di proiezione registrate possono presentare domanda, rispettando il termine fissato nel bando di concorso (all. 2 OPCin, n. 2.1.1). Solamente le imprese di proiezione private possono beneficiare del sostegno [art. 17 cpv. 1 OPCin].

Promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS)

→ Aiuti finanziari della creazione cinematografica svizzera

Promozione della distribuzione [art. 28 lett. f e art. 15 cpv. 1 OPCin]

La Confederazione promuove la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera tramite aiuti finanziari selettivi. Le imprese di distribuzione possono inoltre reinvestire i loro accrediti della promozione cinematografica legata al successo nella realizzazione o nella distribuzione di questi film (vedi → Aiuti finanziari della promozione cinematografica svizzera, all. 1 OPCin, n. 2.2.6 e 2.2.7). La Confederazione sostiene inoltre la distribuzione di film d’art et d’essai esteri, in particolare di film di Paesi vicini, concedendo aiuti finanziari selettivi per promuovere la pluralità dell’offerta. Solamente le imprese svizzere che distribuiscono regolarmente film d’art et d’essai possono beneficiarne [art. 15 cpv. 1 OPCin e all. 2 OPCin n. 2.1.2].

Promozione della realizzazione [art. 28 lett. d OPCin]

La realizzazione di un film include tutte le spese necessarie fino all’ultimazione, dalla bozza d’idea iniziale alla copia della versione finale necessaria per la commercializzazione nei cinema, compresa la copia d’archivio destinata alla Cineteca svizzera. Una domanda di promozione della realizzazione può essere presentata se un progetto è pronto per essere realizzato. Per valutare se un progetto è pronto per essere realizzato sono determinanti, da un lato, gli aspetti artistici (sceneggiatura sviluppata, elenco del personale artistico e tecnico, ecc.) e, dall’altro, gli aspetti produttivi (struttura di produzione, finanziamento, preventivo dettagliato). La valutazione spetta all’impresa di produzione che è responsabile dello svilupo del progetto e che assume il rischio di una presentazione anticipata.

Promozione dell’esportazione [art. 5-12 OPICin]

La promozione dell’esportazione consente di promuovere la distribuzione di film svizzeri in Europa. Le imprese di produzione svizzere hanno il diritto di presentare domanda. La domanda è presentata alla fondazione «Swiss Films», incaricata dall’UFC di organizzare le misure di promozione della presenza internazionale del cinema svizzero. Per maggiori informazioni vedi link → «SWISS FILMS».

Promozione del trattamento [art. 28 lett. a OPCin]

Gli autori di nazionalità svizzera o domiciliati in Svizzera (vedi → Cittadinanza) possono reinvestire gli accrediti della promozione legata al successo per la stesura di un trattamento o di una step outline (che presenta l’impalcatura scenica della storia e offre una buona visione d’insieme del film in stesura).

Protezione giuridica

Chiunque non è d’accordo con l’UFC può esigere l’emanazione di una decisione e l’esame di quest’ultima da parte del Tribunale amministrativo federale. In particolare, i richiedenti interessati possono impugnare le seguenti decisioni: - non entrata nel merito di una domanda; - rifiuto di promuovere un progetto per il quale si è chiesto un contributo per la promozione cinematografica; - ottenimento di un contributo federale inferiore a quello richiesto nella domanda; - mancata approvazione per l’inizio anticipato delle riprese; - rifiuto o riduzione del contributo federale previsto; - rimborso (totale o parziale) del contributo federale versato. Il ricorso deve essere presentato entro i 30 giorni successivi alla ricezione della decisione. Nella maggior parte dei casi, l’istanza di ricorso (Tribunale amministrativo federale) esige innanzitutto un anticipo delle spese. Se il ricorrente non può pagarle, può chiedere il patrocinio gratuito.

Quota federale: limiti percentuali per gli aiuti finanziari della Confederazione [art. 24-26 OPCin]

La quota della promozione selettiva non può superare il 50 per cento delle spese computabili totali (vedi → Spese computabili). Questa regola si applica a ciascuna attività o fase per la quale si è richiesta la promozione. Vale anche complessivamente quando si tratta di promuovere un progetto in diverse fasi: per una domanda di contributo selettivo per la realizzazione di un film, il totale degli aiuti finanziari selettivi (compresa l’eventuale promozione del trattamento, della sceneggiatura o dello sviluppo di progetti) non deve superare il 50 per cento delle spese di realizzazione totali. Se il richiedente reinveste al contempo gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo, gli aiuti finan-ziari selettivi non possono superare il 50 per cento delle spese non coperte dagli accrediti. Questa regola non si applica ai contributi alla realizzazione di film realizzati come coproduzioni internazionali [art. 25 cpv. 2 OPCin]. <p>L’aiuto finanziario della promozione cinematografica legata alla sede di produzione ammonta al 20 per cento, in taluni casi anche al 40 per cento, delle spese computabili sostenute in Svizzera per la realizzazione del film. In totale, la quota della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili (compresi anche gli eventuali contributi di altri servizi federali, per esempio della DSC). A tale quota bisogna inoltre aggiungere i contributi e le prestazioni d’istituti ai quali l’UFC versa contributi strutturali (soprattutto FOCAL, Cineteca svizzera, Swiss Films, ecc.). I contributi forfettari per la partecipazione a festival non sono interessati dai limiti massimi percentuali per la quota federale.

Quota PICS non garantita [art. 32 OPCin]

Gli aiuti finanziari (vedi → Aiuti finanziari) della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS) sono garantiti solo fino all’80 per cento. L’impresa di produzione deve compensare temporaneamente il rimanente 20 per cento con accantonamenti nel piano finanziario (vedi → Accantonamenti) [art. 101 cpv. 1 lett. c OPCin]. Questi accantonamenti possono riguardare in particolare gli onorari dei produttori e le spese generali. La parte non garantita equivale all’ultima rata, calcolata sulla base del credito disponibile ogni anno all’inizio di dicembre e versata proporzionalmente alle imprese di produzione aventi diritto che hanno presentato il loro conteggio all’UFC durante l’anno civile.

Quote proprie / Prestazioni proprie / Fondi propri [art. 19 cpv. 2 OPCin]

Quote proprie: l’impresa di produzione stessa è tenuta a fornire quote appropriate del finanziamento. Di norma, la quota propria dovrebbe ammontare ad almeno il 5% dei costi di produzione preventivati; il 2,5% sotto forma di prestazioni proprie accantonate. La quota propria può essere fornita sotto forma di prevendite, prestazioni proprie e fondi propri. Nel caso di coproduzioni con l'estero, la quota di finanziamento svizzera costituisce la base di calcolo. Le prevendite sono i ricavi anticipati della società di produzione. Sono incluse le garanzie di distribuzione e di diffusione, le vendite di licenze televisive, nella misura in cui questi fondi sono effettivamente disponibili per finanziare il progetto durante la produzione e non sono finanziati da fondi cinematografici legati al successo. Le sovvenzioni e altri fondi di terzi non sono considerati dall’UFC come parte della quota propria del produttore (vedere il punto 7 nel piano di finanziamento realizzazione). I fondi della promozione cinematografica legata al successo (ad esempio Succès Cinéma, fondi di riferimento della Zürcher Filmstiftung o Succès Passage Antenne) occupano una posizione intermedia: sebbene possano essere "liberamente" reinvestiti in nuovi progetti cinematografici dalla società di produzione, per l’UFC rimangono sovvenzioni o fondi di terzi. I pagamenti provenienti da servizi televisivi e su richiesta (on demand) nel quadro dell’obbligo d’investimento fanno parte della quota propria solo nella misura in cui sono utilizzati per pagare i diritti di diffusione, altrimenti sono fondi di terzi. I fondi propri sono o liquidità derivanti dal patrimonio del richiedente o prestazioni proprie. Le prestazioni proprie della produzione sono contributi in natura o di lavoro da parte della società di produzione richiedente (ad esempio, spese di gestione; compenso del produttore), il cui pagamento è accantonato in tutto o in parte per finanziare il progetto cinematografico (cfr. → Partecipazione). I fondi di terzi sono contributi e partecipazioni di investitori, sponsor, emittenti televisive private (ad es. pubblicità gratuita), ecc. I fondi di terzi comprendono anche le partecipazioni e i prestiti di persone che sono coinvolte nel film ma che non agiscono in prima persona come richiedenti (ad esempio, un contributo in denaro da parte del regista) (vedere → Partecipazioni). I fondi di terzi sono anche contributi in personale e in natura di terzi (regista, troupe), il cui pagamento è parzialmente differito per finanziare il film (vedere → Accantonamenti). Le risorse della promozione cinematografica legata al successo che appartengono all'autore, al regista o al distributore (minimo garantito) sono fondi e sovvenzioni di terzi.

Reciprocità

Gli accordi internazionali di coproduzione (vedi → Accordo di coproduzione) che la Svizzera ha stipulato con altri Paesi prevedono che vi debba essere un equilibrio su diversi anni tra i Paesi contraenti per quanto riguarda le coproduzioni minoritarie e quelle maggioritarie (reciprocità tra Paesi o reciprocità politica). La «Commissione mista» valuta periodicamente se questo equilibrio è rispettato ed, eventualmente, decide le misure da adottare per ristabilirlo. L’UFC sostiene coproduzioni senza regia svizzera nel quadro della promozione selettiva della realizzazione, soprattutto quando permettono di realizzare una coproduzione con regia svizzera. Le imprese di produzione che chiedono un contributo alla realizzazione per una coproduzione con regia estera devono dunque provare di produrre anche coproduzioni con regia svizzera (reciprocità in materia di produzione) o che la realizzazione di questo film permette di realizzare un altro film con regia svizzera (→ Coproduzione internazionale). Le produzioni puramente svizzere non sono considerate per la reciprocità in materia di produzione. Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo dei film prodotti senza regia svizzera possono essere reinvestiti soltanto in film svizzeri o in coproduzioni internazionali con regia e produzione responsabile svizzera [all. 1 OPCin, n. 2.2.5] (vedi anche → Coproduzione internazionale).

Reinvestimento e scadenza degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo

L’UFC calcola gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo in base al successo riscosso da un film nelle sale o ai festival. Gli accrediti sono comunicati individualmente a ciascun beneficiario [art. 92 e 93 OPCin]. La loro validità è limitata nel tempo (scadenza). Gli accrediti devono essere reinvestiti in un nuovo progetto cinematografico entro un termine di due anni, altrimenti vanno persi. Per il reinvestimento occorre presentare all’UFC una domanda di versamento. La domanda deve giungere all’UFC prima della scadenza del termine. Il progetto deve essere realizzato immediatamente (vedi → Versamento dei contributi federali previsti). Dopo aver ricevuto la domanda, l’UFC esamina se il nuovo progetto e le persone coinvolte soddisfano le disposizioni generali e le prescrizioni concernenti il reinvestimento dell’OPCin. A seconda dello strumento di promozione e della fase di realizzazione, sono applicabili importi massimi differenti (vedi → Importi massimi). Gli accantonamenti della promozione cinematografica legata al successo possono essere combinati con la promozione selettiva o con la promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS). Se il reinvestimento degli accantonamenti o di parte di essi è accompagnato da una domanda di aiuti finanziari per la promozione cinematografica selettiva, la domanda deve arrivare all’UFC prima del termine di scadenza degli accantonamenti. Se per il progetto si prevedono aiuti finanziari per la promozione selettiva, la durata di validità fissata nella dichiarazione d’intenti si applica sia alla promozione selettiva sia al reinvestimento degli accantonamenti in questo progetto. Allo scadere del termine di due anni, gli accantonamenti riservati per un determinato progetto non possono più essere trasferiti a un altro progetto. Prima della scadenza del termine di due anni di cui all’articolo 93 OPCin, gli accantonamenti riservati a un determinato progetto possono essere reinvestiti anche in un altro progetto, purché soddisfi le condizioni per il reinvestimento. Il cambiamento di destinazione deve essere notificato all’UFC e occorre presentare una domanda di versamento (vedi → Versamento dei contributi federali previsti). Gli autori possono richiedere il versamento dei loro accantonamenti per scrivere il trattamento, la sceneggiatura o la scaletta. Per le altre fasi del progetto (sviluppo del progetto, realizzazione, postproduzione), solamente le imprese di produzione iscritte al registro di commercio sono autorizzate a presentare domanda.

Rendiconto [art. 66-69 OPCin]

Dopo la conclusione del progetto occorre presentare un conteggio firmato in formato cartaceo (in aggiunta, eventualmente, anche in formato elettronico). Il conteggio comprende una panoramica del finanziamento effettivo e delle uscite riferite al progetto, messe a confronto con la documentazione presentata ai fini del versamento. Occorre motivare gli scarti superiori al 10 per cento rispetto al preventivo e tutte le differenze che riguardano il finanziamento. Le spese non preventivate, ovvero non prevedibili (vedi → Imprevisti) devono essere attribuite a seconda della loro natura alle voci corrispondenti ed eventualmente motivate. Nel caso delle coproduzioni, il totale delle spese e il finanziamento totale dei partner devono figurare nel conteggio. Quando la promozione federale (selettiva e legata al successo) supera i 100 000 franchi e per tutti gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS), il conteggio deve essere verificato da una persona o da una società fiduciaria indipendente (revisore) (vedi → Oneri). Il rapporto del revisore deve essere allegato al conteggio e confermare che le informazioni contenute nel conteggio sono comprovate e illustrate correttamente. Il revisore deve essere abilitato come fornitore di servizi di revisione secondo la legge sui revisori ed essere iscritto nel registro delle autorità federali preposte alla sorveglianza dei revisori (Vedi link → registro dell’ASR). La decisione di versamento degli aiuti finanziari indica se è necessario rivedere il conteggio. Se, durante la realizzazione del progetto, si occupano persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro o il rapporto del revisore deve provare il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali [art. 67 cpv. 2 OPCin]. L’UFC svolge esami a campione dei conteggi ed esige ulteriori informazioni in caso di incongruenze. Può anche esigere una revisione completa del conteggio. Nessun conteggio è richiesto per i contributi forfettari della Confederazione (p. es. promozione della partecipazione a festival). Per questi strumenti di promozione è sufficiente presentare un rapporto. Se il conteggio contiene notevoli discrepanze rispetto ai dati riportati nella domanda di versamento, l’UFC chiede alle persone interessate di prendere posizione prima di decidere se, ed eventualmente come, adeguare o revocare l’importo dell’aiuto finanziario [art. 69 OPCin].

Riconoscimento come coproduzione ufficiale [art. 111-114 OPCin]

I film realizzati come coproduzioni internazionali (vedi → Coproduzione internazionale) e conformi alle disposizioni degli accordi internazionali di coproduzione (vedi → Accordo di coproduzione), su domanda, sono riconosciuti dalle autorità degli Stati interessati.

Ricusazione [art. 42 OPCin, art. 10 PA]

Gli esperti che potrebbero non essere imparziali nella valutazione di un progetto, perché hanno già avuto a che fare con il progetto o perché la decisione sui sussidi li riguarda personalmente, devono ricusarsi. La ricusazione vale per l’intera durata di una riunione di esperti, se emerge la prevenzione per una funzione decisiva nel progetto in questione, una particolare vicinanza personale al progetto o a coloro che vi partecipano in misura determinante (in particolare: produttore, regista, autore, collaborazione o partecipazione all’impresa di produzione, parentela o unione domestica). In caso contrario, la ricusazione vale solo per la perizia sulla domanda in questione (p. es. se un esperto ha fornito una garanzia di distribuzione per un determinato progetto oppure se è stato contattato per una successiva collaborazione come tecnico del suono). Prima della perizia, l’UFC comunica la composizione del comitato competente ai richiedenti. Se noti, si devono invocare immediatamente i motivi di ricusazione nei confronti degli esperti previsti (domanda di ricusazione motivata); i ricorsi a posteriori sono ritenuti tardivi e non devono essere considerati. L’UFC decide in merito alla domanda di ricusazione prima della riunione (vedi → Comunicazione). Se il richiedente non è d’accordo con la decisione dell’UFC ed esige una decisione incidentale impugnabile, la sua domanda sarà sospesa fino alla decisione finale in merito alla domanda di ricusazione (vedi anche → Decisione; → Protezione giuridica).

Rinvio per rielaborazione [art. 45 cpv. 4 OPCin]

Una domanda di aiuto finanziario selettivo può essere rinviata affinché il progetto possa essere rielaborato se esso è promettente dal punto di vista artistico o sotto il profilo della produzione, ma se il potenziale non è stato ancora sfruttato appieno e dunque il progetto non può essere considerato pronto da realizzare. Può essere concesso un contributo al richiedente per permettergli di rimaneggiare il progetto entro un dato termine (massimo 12 mesi) e di presentarlo una seconda volta. Se il richiedente contesta il rinvio, l’UFC respinge la sua domanda indicando la possibilità di esigere una decisione impugnabile (vedi → Decisione) (vedi anche art. 53 OPCin e → Seconda presentazione).

Sale (obbligo di registrazione e di notifica) [art. 23 e art. 24 LCin]

Chiunque, a titolo professionale, proietta film in pubblico deve farsi registrare dall’UFC prima di intraprendere la propria attività. I film proiettati devono essere notificati a Procinema (www.procinema.ch), istituto incaricato della registrazione dei dati; questa comunicazione è settimanale per le città principali e mensile per le altre località. I dati registrati da Procinema sono utilizzati a fini statistici. Inoltre, per tutti i film che beneficiano della promozione cinematografica legata al successo secondo l’articolo 71 OPCin, questi dati servono per calcolare le entrate registrate durante la commercializzazione nei cinema e i corrispondenti accrediti. Per impresa di proiezione professionale s’intende chiunque organizzi almeno 50 proiezioni all’anno. È richiesta un’iscrizione al registro di commercio [art. 10 OPCin]. Le imprese devono inoltre figurare sul registro delle sale cinematografiche dell’UFC per ricevere gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo o aiuti finanziari per una programmazione particolarmente variata (promozione della pluralità dell’offerta) (vedi → Promozione cinematografica).

Scadenza per la presentazione [art. 33 e 37 OPCin]

L’UFC pubblica sul proprio sito Internet i bandi di concorso per i settori di promozione di sua competenza e indica le scadenze per la presentazione delle domande (in Svizzera fa fede il timbro postale). Attenzione: all’estero non fa fede il timbro postale, bensì la data di consegna a una rappresentanza svizzera (consolato, ambasciata). Il termine si considera rispettato anche se la domanda è presentata all’UFC con sufficiente anticipo [art. 19 OPCin]. L’UFC respinge le domande presentate dopo la scadenza (vedi → Non entrata nel merito), che possono essere presentate nuovamente per la scadenza successiva. Le domande di promozione messe a concorso sull’apposita piattaforma dell’UFC possono essere presentate anche per via elettronica. Occorre tuttavia presentare all’UFC entro il termine il modulo di domanda firmato e una copia cartacea del dossier completo [art. 37 cpv. 3 e art. 38 OPCin].

Seconda presentazione [art. 53 OPCin]

Se una prima domanda di aiuto finanziario selettivo per un determinato progetto è stata respinta, può essere presentata una seconda volta in forma rielaborata. Questa disposizione si applica alle domande che riguardano la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti e la realizzazione (senza postproduzione). La seconda domanda deve essere presentata entro 18 mesi dalla notifica del rigetto. Occorre indicare le modifiche apportate al progetto. Non è ammessa una terza domanda che riguarda lo stesso progetto. Si può presentare una nuova domanda per una successiva fase di sviluppo o di realizzazione anche se il progetto è già stato rifiutato due volte per l’aiuto selettivo in una fase precedente (p. es. si può presentare una domanda di contributo alla realizzazione anche se il progetto è già stato respinto due volte per la promozione della sceneggiatura). Non è invece possibile presentare una nuova domanda per una fase precedente di sviluppo o di realizzazione quando quest’ultima è già stata respinta due volte (così, quando una domanda di contributo alla realizzazione è stata respinta due volte non è possibile depositare una nuova domanda di contributo allo sviluppo della sceneggiatura). Inoltre, è possibile presentare un’altra domanda solo a condizione che il progetto abbia subito modifiche di tale entità da poter essere considerato nuovo. Se, per esempio, la sceneggiatura è stata radicalmente rielaborata e sarà realizzata da un altro regista oppure se la storia (l’idea) rimane fondamentalmente la stessa, ma si è modificato completamente il genere di film o la tonalità (p. es. una commedia familiare diventa un film dell’orrore). I seguenti elementi non possono essere considerati motivi sufficienti per accettare un nuovo progetto: - cambio di produzione o modifiche della struttura di produzione; - diversa commercializzazione oppure altro pubblico destinatario (p. es., film per il cinema e non per la televisione); - modifiche della sceneggiatura o del luogo delle riprese; - nuovo co(autore) o nuovo coregista. Se il richiedente insiste affinché il suo progetto sia considerato nuovo, deve indicare dettagliatamente quali sono le modifiche. Se giunge alla conclusione che effettivamente il progetto è nuovo, l’UFC considera la domanda come una prima presentazione, purché le altre condizioni risultino soddisfatte. Se invece giunge alla conclusione che il progetto è solo una rielaborazione del precedente, l’UFC non entra nel merito.

Sottotitolazione per audiolesi [art. 65 OPCin]

Devono essere sottotitolati i lungometraggi documentari e i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre, rispettivamente, 125 000 franchi e 300 000 franchi in totale. La sottotitolazione per audiolesi contiene informazioni scritte sulle immagini e sui rumori di fondo del film. La qualità tecnica della sottotitolazione deve consentire una proiezione professionale. Le spese per l’audiodescrizione e la sottotitolazione per audiolesi sono computabili nel preventivo per la realizzazione (vedi → Spese computabili).

Spese computabili [art. 27-29 OPCin]

Se si richiede un contributo federale per un particolare progetto o per una particolare attività, si possono far valere solo le spese necessarie per l’attività corrispondente (vedi → Preventivo). I preventivi presentati devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni: - in genere hanno diritto ai contributi solamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda [art. 37 OP-Cin]. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda (spese preliminari), come le spese per le riprese nell’ambito della promozione della postproduzione (vedi → Promozione della postproduzione) sono computabili solo se erano necessarie e opportune (vedi anche → Preventivo). Il contributo federale non può tuttavia superare le spese prevedibili [art. 27 cpv. 5 OPCin]; - i salari del personale artistico e tecnico devono corrispondere alle direttive concordate tra le associazioni (elenchi dei salari indicativi della commissione paritetica) oppure essere d’uso nel settore [art. 27 cpv. 2 OPCin]. L’UFC verifica se i salari preventivati rientrano negli intervalli definiti negli elenchi dei salari indicativi o se sono d’uso nel settore; - le cessioni di diritti, i compensi e i salari di sceneggiatore, regista e produttore sono computabili se non eccedono la misura consueta [art. 27 cpv. 3 OPCin]; - in linea di principio, per le coproduzioni sono computabili solo le spese sostenute per elementi svizzeri (vedi → Uscite dell’impresa di produzione svizzera). Se si prevedono trasferimenti di spese (vedi → Trasferimenti di spese), questi ultimi devono essere indicati e motivati separatamente (vedi link «Informazioni sulla coproduzione», a destra); - le spese per l’adempimento degli oneri (vedi → Oneri) della promozione cinematografica federale sono computabili; - di norma per gli imprevisti (vedi → Imprevisti) si può preventivare al massimo il 5 per cento (forfait, a partire dal totale intermedio). Nel conteggio (vedi → Conteggio) si possono iscrivere solo le uscite effettivamente sostenute (vedi anche → Rendiconto); - le modifiche del preventivo successive al versamento (spese supplementari o risparmi) devono essere indicate e moti-vate nel conteggio (vedi → Conteggio) (vedi anche → Obbligo di rendere conto, → Modifica di progetti); - le spese generali (spese amministrative come spese per l’ufficio e l’infrastruttura, segreteria, contabilità dell’impresa, ecc.) possono essere messe a preventivo fino al 7,5 per cento massimo (a partire dal totale intermedio delle spese dell’impresa di produzione svizzera). Le spese generali possono essere iscritte nel conteggio (vedi → Conteggio) come forfait, vale a dire che non devono essere comprovate singolarmente; - compensi dei produttori: nelle fasi di preparazione e di sviluppo di un progetto cinematografico (trattamento, sceneggiatura, sviluppo del progetto), le spese generali e i compensi dei produttori, sommati fra loro, non possono superare il 15 per cento delle spese per il progetto (a partire dal totale intermedio); - nella postproduzione sono computabili solo le spese di ultimazione sostenute in Svizzera (vedi → Promozione della postproduzione); - nella promozione della distribuzione sono computabili le spese per le misure promozionali o per altre misure legate alla commercializzazione nei cinema, segnatamente la pubblicità, la sottotitolazione e l’audiodescrizione.

Spese computabili della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS)

Per spese computabili ai sensi della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (vedi → Promozione cinematografica legata alla sede di produzione) s’intendono le uscite in Svizzera (vedi → Uscite in Svizzera) per le prestazioni fornite dopo che la domanda è stata presentata e pagate a terzi dall’impresa di produzione svizzera. Questi terzi devono essere indipendenti dall’impresa di produzione sotto il profilo personale, finanziario oppure organizzativo. Per singole categorie di spesa valgono disposizioni specifiche (link esterno: informazioni pratiche).

Stesura della sceneggiatura [art. 28 lett. a OPCin]

Gli autori di cittadinanza svizzera o domiciliati in Svizzera (vedi → Cittadinanza) possono chiedere un contributo per la sceneggiatura di un lungometraggio di animazione o di fiction. Sono computabili le spese per l’acquisizione dei diritti sulle opere preesistenti, le ricerche indispensabili e le spese attinenti nonché le spese per il lavoro di stesura in senso stretto. Anche le imprese di produzione possono presentare domanda.

Sviluppo di progetti [art. 28 lett. b OPCin]

Per promuovere lo sviluppo di progetti, si può versare un contributo alle spese necessarie per i lavori preparatori (per il genere corrispondente), affinché il progetto sia abbastanza maturo per passare alla realizzazione.

Termini da rispettare [art. 20 PA, art. 37 OPCin]

Esistono termini legali e termini stabiliti dalle autorità. I termini legali, fissati nelle basi legali (vedi → Basi legali), non possono essere prorogati ([art. 22 PA]. Esempi: - il termine di ricorso contro una decisione (vedi → Decisione) è di 30 giorni [art. 50 PA]; - il termine per una seconda presentazione (vedi → Seconda presentazione) in caso di un primo rifiuto è di 18 mesi [art. 53 cpv. 2 OPCin]. Il termine stabilito dall’autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza [art. 22 cpv. 2 PA]. Esempi: - la durata di validità (vedi → Dichiarazione d’intenti) fissata nella dichiarazione d’intenti [art. 48 OPCin]; - la richiesta dell’UFC di consegnare i documenti mancanti o di prendere posizione entro un termine stabilito. (vedi anche → Scadenza per la presentazione)

Trasferimenti di spese

I trasferimenti di spese sono prestazioni pecuniarie versate da un’impresa di coproduzione svizzera ai propri partner di coproduzione esteri oppure spese assunte o finanziate da un’impresa di produzione svizzera nell’ambito di una coproduzione internazionale, ma non sostenute per elementi svizzeri. Singolarmente si possono autorizzare trasferimenti di spese inferiori al 20 per cento della quota svizzera di finanziamento se giustificati da motivi particolari e se la partecipazione svizzera beneficia di un valore aggiunto (più funzioni importanti o funzioni particolarmente importanti, lavori svolti da collaboratori svizzeri o affidati a imprese svizzere). Se i trasferimenti di spese servono a finanziare spese sostenute in Svizzera, se sono autorizzati conformemente agli accordi internazionali di coproduzione e se la ripartizione delle spese è riconosciuta caso per caso dalle autorità competenti, tali trasferimenti possono essere contabilizzati come spese computabili per la promozione cinematografica legata alla sede di produzione (cfr. → Spese computabili PICS). (Vedi anche → Spese computabili) (Vedi anche link: informazioni sulla coproduzione, «Trasferimenti di spese».)

Uscite dell’impresa di produzione svizzera

Per «Uscite dell’impresa di produzione svizzera» s’intendono le spese attribuite all’impresa di produzione svizzera in virtù dell’accordo di coproduzione (vedi → Accordo di coproduzione). Comprendono, in particolare, tutte le spese per gli elementi svizzeri, per esempio i compensi, i salari e le spese per la propria compagnia, le spese per le industrie tecniche in Svizzera e per i fondi propri. Possono includere anche le spese sostenute all’estero (p. es. viaggio e soggiorno della propria compagnia per riprese all’estero). Non sono invece computabili i trasferimenti di spese (→Trasferimenti di spese). Per la promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS) sono invece determinanti le spese dell’impresa di produzione svizzera in Svizzera, che vanno dunque indicate separatamente nel modulo riguardante il preventivo per la PICS (vedi → Uscite in Svizzera).

Uscite in Svizzera [PICS, art. 29 OPCin]

Per «Uscite in Svizzera» s’intendono le spese di realizzazione dei film che sono pagate dall’impresa di produzione svizzera per prestazioni fornite da persone o imprese che al momento di fornire tali prestazioni hanno il domicilio o la sede in Svizzera. Per beneficiare della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS) (vedi → Promozione cinematografica legata alla sede di produzione), occorre attestare una quota minima di uscite in Svizzera.

Versamento

Vedi → Versamento dei contributi federali previsti

Versamento dei contributi federali previsti [art. 57-59, art. 96-97 (Succès Cinéma), art. 101 segg. (PICS)]

Gli aiuti finanziari previsti per la promozione selettiva o per quella legata alla sede di produzione ed eventuali accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere versati se il progetto sta per essere realizzato. La domanda di versamento deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori, insieme ai documenti definitivi (preventivo, piano finanziario, basi contrattuali, ecc.). L’elenco dei documenti da presentare figura sui moduli per il versamento. (vedi anche → Preparazione delle riprese per film di fiction e → Versamento rateale) Per tutti i tipi di finanziamento vale quanto segue: il finanziamento deve essere completo. Per i finanziamenti che non sono ancora definitivi (ovvero assegnati) occorre indicare le alternative. Per esempio, si possono utilizzare a tale scopo le proprie liquidità o gli accantonamenti (vedi → Accantonamenti) sugli onorari dei produttori o sulle spese generali. Di solito il totale degli accantonamenti non dovrebbe superare il 20 per cento delle spese di realizzazione. <br>Se si prevede di cercare altri finanziamenti dopo il versamento del contributo federale, per esempio per poter compensare gli accantonamenti o le liquidità, si devono indicare questi finanziamenti come alternative nel piano finanziario o nella lettera di accompagnamento. È necessario informare subito l’UFC in merito a finanziamenti aggiuntivi successivi al versamento (vedi → Obbligo d’informazione). Affinché il versamento possa avvenire prima dell’inizio delle riprese, la domanda completa, corredata di tutti i documenti, dovrebbe arrivare all’UFC sei settimane prima dell’inizio delle riprese. Al momento del versamento, a seconda del tipo di finanziamento, si devono dimostrare i seguenti requisiti: - Liquidità: la loro disponibilità deve essere documentata a partire dal 20 per cento del finanziamento. Per esempio, è sufficiente un estratto conto bancario aggiornato. Per importi superiori a 100 000 franchi, l’UFC può esigere il rapporto di una fiduciaria a conferma che i fondi per il progetto sono disponibili e che la situazione finanziaria dell’impresa permette di affrontare questo investimento. - Gli accantonamenti sugli onorari dei produttori e sulle spese generali non possono superare il 20 per cento del finanziamento (vedi → Accantonamenti). - Gli accantonamenti sui compensi dell’autore o del regista o sui salari della compagnia sono possibili fino al 50 per cento dei compensi o del salario netto, purché si stipulino appositi contratti di partecipazione (vedi → Partecipazioni di cineasti). - Reinvestimenti degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo: - gli accrediti di «Succès Cinéma» della produzione devono essere disponibili e riservati al progetto. Se gli stessi accrediti sono già riservati a un altro progetto, si deve indicare in che modo si colmeranno i deficit di finanziamento risultanti per l’altro progetto o se questo progetto sarà abbandonato o rinviato; - gli accrediti di «Succès Cinéma» di altri partecipanti al progetto cinematografico (autore, regista, garanzia minima del distributore) devono essere disponibili e ceduti contrattualmente all’impresa di produzione oppure l’avente diritto deve avere dato il consenso scritto per il versamento all’impresa di produzione. L’impiego previsto deve essere definito con precisione e occorre allegare i contratti stipulati tra i partecipanti (art. 56 OPCin); - gli accrediti di «Succès Passage Antenne», il programma di promozione cinematografica della SRG SSR, devono essere disponibili per il progetto e confermati; - gli accrediti di «Succès Zürich», il programma di promozione legata al successo della fondazione Zürcher Filmstiftung, devono essere disponibili per il progetto e confermati. - Per i sussidi di altri istituti pubblici di promozione cinematografica è richiesta una dichiarazione d’intenti valida. - Per i contributi della televisione è necessario un contratto di coproduzione firmato. Per i film realizzati nell’ambito del Patto dell’audiovisivo della SRG SSR basta una dichiarazione d’intenti vincolante; il contratto di coproduzione deve essere presentato al più tardi con il conteggio. - Contributi di «SUISSIMAGE»: il modulo deve essere firmato e i relativi contratti con gli autori devono essere stati stipulati. - Mezzi della promozione pubblica estera: deve essere disponibile una dichiarazione d’intenti valida. L’UFC autorizza il versamento dei contributi alla realizzazione per coproduzioni minoritarie se lo Stato del maggiore coproduttore ha riconosciuto (provvisoriamente) il progetto. - Emittenti televisive estere: deve essere disponibile un accordo di coproduzione firmato o una dichiarazione d’intenti aggiornata e formulata in termini vincolanti dell’emittente associata alla coproduzione. - Fondi privati: sono necessari i contratti firmati. L’UFC può esigere certificati di solvibilità. - Fondi provenienti dal mercato (diffusione internazionale o distribuzione): sono necessari i contratti firmati. Occorre presentare un finanziamento alternativo se esiste solo una dichiarazione d’intenti o una promessa di pagamento soggetta a condizioni. - Cash flow / piano di gestione dei fondi: di solito è richiesto un piano del cash flow (panoramica del flusso di cassa) per le coproduzioni e per le spese di realizzazione superiori a 1 000 000 di franchi.

Versamento rateale [art. 58 OPCin]

Di solito, gli aiuti finanziari non sono versati in un’unica rata, ma scaglionati in funzione dell’avanzamento (e delle esigenze finanziarie) del progetto. Il 10 per cento dell’aiuto previsto è trattenuto come garanzia fino alla presentazione dei conti. Lo scaglionamento a rate e le condizioni per il loro versamento sono fissate in sede di approvazione del versamento, ovvero nella decisione di versamento. In genere, per i progetti cinematografici, si versa il 70 per cento all’inizio delle riprese, il 20 per cento dopo la fine delle riprese e il 10 per cento dopo la ricezione del conteggio finale e l’adempimento di tutti gli oneri. Per quanto riguarda la promozione cinematografica legata alla sede di produzione, il 40 per cento del contributo è versato all’inizio delle riprese e il 40 per cento al momento del conteggio. La parte non garantita (0-20%; vedi → Quota PICS non garantita) è versata alla fine dell’anno civile durante il quale il conteggio è stato presentato. Il versamento delle rate avviene purché il progetto sia riconosciuto come coproduzione ufficiale o come film svizzero e su riserva della consegna del conteggio (vedi → Rendiconto).

• Dépenses de la société de production suisse

Les dépenses de la société de production suisse sont les coûts imputés à cette dernière en vertu des accords de coproduction (voir → Accords de coproduction). En font notamment partie toutes les dépenses engagées pour les éléments suisses, p. ex. les honoraires, les salaires et les frais de l’équipe suisse, pour les entreprises techniques suisses et pour les prestations de la société de production. Il peut aussi s’agir de certains coûts engagés à l’étranger (p. ex. voyage et séjour de l’équipe suisse pour un tournage à l’étranger). Les transferts de dépenses (voir→ Transferts de dépenses) ne peuvent pas être comptabilisés. En revanche, s’agissant de la promotion du site (PICS), les dépenses de la société de production suisse en Suisse sont déterminantes, il faut donc les reporter séparément sur le formulaire Budget avec PICS (voir → Dépenses en Suisse).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/film1/glossar0.html