Coproduzioni internazionali [art. 3 lett. c e art. 111-114 OPCin]

I progetti cinematografici realizzati congiuntamente da due o più imprese di produzione di diversi Paesi possono ottenere la cittadinanza degli Stati interessati, purché siano stati stipulati accordi internazionali di coproduzione tra questi Paesi. Le autorità competenti forniscono il riconoscimento caso per caso su domanda dei produttori. La Svizzera ha concluso diversi accordi internazionali di coproduzione (vedi → Basi legali). Gli accordi internazionali di coproduzione disciplinano le condizioni che deve soddisfare la realizzazione di un film affinché quest’ultimo possa essere riconosciuto come coproduzione ufficiale (percentuali di finanziamento, prescrizioni sulla partecipazione di collaboratori, luoghi delle riprese, ripartizione dei diritti di commercializzazione, ecc.). La procedura di riconoscimento dell’UFC riguarda in particolare la quota di finanziamento dell’impresa di produzione svizzera, la partecipazione svizzera (ovvero la quota di elementi svizzeri come i collaboratori artistici e tecnici o le industrie tecniche), le spese dell’impresa di produzione svizzera e la ripartizione dei diritti fissata nel contratto di coproduzione. Vedi anche: RINVIO a «Informazione coproduzione, lista di controllo Coproduzione». Gli accordi di coproduzione disciplinano anche le collaborazione tra gli Stati interessati durante la procedura di riconoscimento e prevedono misure per proteggere la reciprocità tra i Paesi (vedi → Reciprocità). La domanda di riconoscimento come coproduzione ufficiale deve essere presentata prima dell’inizio delle riprese. Se l’UFC e gli altri Stati interessati riconoscono un film come coproduzione ufficiale, la Confederazione può accordare un aiuto alla realizzazione o alla commercializzazione del film, che è in buona parte equiparato ai film svizzeri [art. 3 LCin]. Per quanto riguarda i sussidi della promozione cinematografica della Confederazione, si applicano regole differenti a seconda dello strumento di promozione. - Solamente le coproduzioni la cui partecipazione svizzera in termini di personale artistico e tecnico e la cui quota di lavori assegnati a industrie tecniche svizzere è almeno proporzionale alla quota del finanziamento svizzero possono beneficiare della promozione selettiva della realizzazione [all. 1 OPCin, n. 2.1.3.3]. Per lo sviluppo del progetto è determinante che la responsabilità spetti alla produzione svizzera; non è obbligatorio che la regia sia svizzera. Per la promozione della sceneggiatura, gli autori devono essere svizzeri (vedi anche → Spese computabili). - Per il reinvestimento degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo, alla realizzazione si applica la regola della reciprocità: solamente gli accrediti provenienti da film svizzeri o da coproduzioni con regia svizzera possono essere reinvestiti in coproduzioni la cui regia o la cui produzione responsabile non sono svizzere. Gli accrediti provenienti da film senza regia svizzera devono essere reinvestiti in film con regia e produzione responsabile svizzere. È inoltre possibile reinvestirli nella fase di preparazione o di sviluppo, purché i partecipanti principali siano svizzeri o residenti in Svizzera [cfr. art. 8 OPCin e all. 1 OPCin n. 2.2.4 e 2.2.5]. Per i reinvestimenti nella fase di sviluppo del progetto non è necessaria una regia svizzera; nel caso di un cosviluppo, invece, la produzione responsabile deve essere svizzera. - Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS) sono possibili solo per la fase di realizzazione. Basta che la coproduzione possa essere ufficialmente riconosciuta, che le condizioni di ammissione siano soddisfatte [art. 14 OPCin] e che l’importo delle spese computabili sostenute in Svizzera sia sufficiente (vedi anche → Uscite in Svizzera; → Spese computabili PICS; → Trasferimenti di spese). In genere si raccomanda di presentare il dossier per il versamento con sufficiente anticipo nel caso di coproduzioni internazionali realizzate con il sostegno della Confederazione. Spesso è anche utile presentare all’UFC tre o quattro mesi prima dell’inizio delle riprese un dossier di prova contenente i dati principali provvisori (finanziamento, preventivo, partecipazione) in vista di un esame preliminare. Questo permette d’identificare i problemi per tempo e di definire il seguito della procedura durante un colloquio.

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