Varie misure sono a disposizione degli operatori culturali per essere sostenuti nella fase attuale:
Misure previste per l’intero settore economico
Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti
In determinati casi è ancora possibile richiedere un’indennità per perdita di guadagno alla cassa di compensazione AVS del proprio Cantone in analogia all’ordinamento dell’indennità per perdita di guadagno:
Misure integrative per il settore della cultura
Indennità per perdita di guadagno
Gli lavoratori indipendenti domiciliati in Svizzera possono richiedere ai Cantoni un’indennità per perdita di guadagno a copertura dei danni economici legati all’annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o ad altre limitazioni alle proprie attività oppure all’impossibilità di effettuare programmazioni definitive a seguito dell’attuazione di provvedimenti statali. Le indennità sono ora assegnate anche agli operatori culturali occasionali e non solo agli operatori culturali con statuto indipendente. Gli operatori culturali occasionali che possono ricevere un’indennità sono i lavoratori dipendenti con impiego temporaneo in grado di dimostrare che dal 2018 sono stati assunti a tempo determinato almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi nel settore della cultura.
È necessario osservare quanto segue:
- Si può anche chiedere un indennità per perdita di guadagno se la programmazione non ha potuto essere realizzata a causa delle incertezze della pianificazione. In questo caso, l’indennità per perdita di guadagno sarà basata sulla programmazione effettiva durante i mesi di riferimento pertinenti degli ultimi due anni.
- L’indennità copre al massimo l’80 per cento dei danni finanziari.
Informazioni sull’indennità per perdita di guadagno in forma schematica:
Vogliate consultare le FAQ che descrivono in dettaglio le condizioni per richiedere le indennità:
Le domande devono essere inoltrate al cantone in cui ha sede la vostra azienda:
Aiuto finanziario d’emergenza
Informazioni sugli aiuti finanziari d’emergenza in forma schematica:
Gli operatori culturali domiciliati in Svizzera possono richiedere all’associazione Suissculture Sociale prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate.
È necessario osservare quanto segue:
- Il criterio che dà diritto agli aiuti finanziari d’emergenza è un bisogno effettivo tenuto conto della sostanza.
- Dal 12.3.21 esiste la possibilità di una procedura semplificata per l’aiuto di emergenza. Tale procedura è accessibile solo alle persone che in passato hanno ricevuto prestazioni dall’indennità di perdita di guadagno coronavirus/indennità IPG per un’indennità giornaliera pari o inferiore a CHF 60.00 lordi.
- L’aiuto finanziario d’emergenza ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.
- Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2021 all’associazione Suisseculture Sociale.
Le informazioni in merito sono pubblicate sul sito di Suisseculture Sociale:
Strumenti per l’esecuzione a disposizione dei Cantoni per le indennità per perdita di guadagno
Per la valutazione delle richieste secondo l’ordinanza COVID-19 cultura, i Cantoni si basano sui seguenti strumenti:
- campo di applicazione dell’ordinanza COVID-19 cultura con le definizioni più ampie o più restrittive applicate dai Cantoni;
- FAQ relative alle indennità per perdita di guadagno.
I documenti sono disponibili qui di seguito (in francese e tedesco). Per eventuali domande si prega di rivolgersi direttamente ai servizi cantonali competenti.
Ultima modifica 31.03.2021