Passare al contenuto principale

Basi giuridiche

La promozione della produzione cinematografica svizzera e della cultura cinematografica è essenzialmente compito della Confederazione. Questo principio è sancito dall'art. 71 della Costituzione federale.

L'impostazione della promozione cinematografica federale si fonda principalmente sulle seguenti basi giuridiche:

  • Legge del 14 dicembre 2001 sul cinema (LCin) e Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin)
  • Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) e relativi Regimi di promozione cinematografica per gli anni 2016-2020 (Allegato)
  • Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

Ufficio federale della cultura

Sezione cinema
Hallwylstrasse 15
3003 Berna