Glossario cinema
A
Per compensare un finanziamento insufficiente al momento del versamento (vedi → Versamento) del contributo federale o per disporre di un’alternativa a fonti di finanziamento ancora incerte (vedi → Quota PICS non garantita), i richiedenti possono prevedere nel piano finanziario alcuni accantonamenti sui loro onorari. Come contributo personale (vedi → Fondi propri), gli accantonamenti dei richiedenti sono di norma ammessi. Tuttavia, non devono mettere in pericolo il progetto, la sua realizzazione professionale o l’esistenza dell’impresa di produzione. Per questo motivo, non dovrebbero superare il 20 per cento del finanziamento totale. Nel piano finanziario gli accantonamenti sono accettati senza limite d’importo nel caso della promozione della postproduzione. In virtù della legge sui sussidi, si possono esigere dai richiedenti fondi propri, purché siano economicamente esigibili [art. 19 cpv. 2 e 3 OPCin]. Di norma, gli accantonamenti sono considerati esigibili e adeguati se corrispondono al 5 per cento della riserva per gli imprevisti (vedi → Imprevisti). Per quanto riguarda gli accantonamenti sui compensi degli autori e dei registi e sui salari della compagnia: (vedi anche → Partecipazione di cineasti al finanziamento di progetti cinematografici).
La Confederazione promuove i progetti cinematografici tramite aiuti finanziari non rimborsabili (sussidi). Si distingue tra promozione cinematografica selettiva, legata al successo e legata alla sede di produzione. Per quanto riguarda la promozione cinematografica selettiva, in genere i comitati di esperti esaminano i progetti sulla base di criteri qualitativi [art. 12 OPCin, all. 1 OPCin, n. 2.1]. I progetti che soddisfano al meglio questi criteri beneficiano di un aiuto finanziario (vedi → Esperti per la perizia; → Dichiarazione d’intenti). Nel caso della promozione legata al successo, un film genera accrediti derivanti dal suo successo nelle sale o ai festival. Questi ultimi sono accreditati individualmente alle persone che hanno partecipato alla realizzazione del film (autori, registi, produttori) e alla commercializzazione (distribuzione, sale cinematografiche) [art. 13 OPCin]. Gli accrediti versati agli altri partecipanti devono essere reinvestiti in un nuovo progetto cinematografico entro due anni, quelli per i cinema invece sono versati direttamente. L’OPCin disciplina nel dettaglio i requisiti che devono soddisfare i progetti cinematografici che possono beneficiare di un reinvestimento [all. 1 OPCin, n. 2.2]. La promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS) punta a incitare l’utilizzo delle infrastrutture svizzere quando si realizza un film. Si rivolge alle imprese di produzione i cui progetti possono essere riconosciuti come film svizzeri o come coproduzioni ufficiali. A seconda della tipologia di spese, il contributo varia tra il 20 e il 40 per cento delle spese computabili sostenute in Svizzera per la realizzazione del film (vedi → Spese computabili PICS).
Per quanto possibile, i nuovi film svizzeri devono essere accessibili a tutta la popolazione. Gli aiuti finanziari della Confederazione sono dunque vincolati a oneri (vedi → Oneri): tramite misure tecniche si permette un accesso conforme alle esigenze delle persone con disabilità (vedi → Audiodescrizione → Sottotitolazione per audiolesi).
Devono essere muniti di audiodescrizione i lungometraggi documentari e i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre, rispettivamente, 125 000 franchi e 300 000 franchi in totale. L’audiodescrizione è il commento orale che inframmezza i dialoghi e che descrive gli elementi visuali di un film, come i luoghi, i paesaggi o i movimenti della cinepresa. Nel film è possibile ascoltare questo testo. Dal punto di vista tecnico, l’audiodescrizione deve permettere una proiezione professionale. Per realizzare un’audiodescrizione è fondamentale la partecipazione di persone ipovedenti. Le aziende specializzate in Svizzera e all’estero si occupano dell’attuazione tecnica dell’audiodescrizione. Le spese per l’audiodescrizione e la sottotitolazione per gli audiolesi sono computabili nel preventivo per la realizza-zione (vedi → Spese computabili).
I cineasti professionisti e indipendenti che hanno la cittadinanza svizzera o che sono domiciliati in Svizzera hanno diritto alla promozione. (vedi anche → Professionalità; → Indipendenza; → Cittadinanza).
B
Diritto interno: - Legge sul cinema (LCin) - Ordinanza sulla cinematografia (OCin) - Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin); in allegato, il settore Regimi di promozione 2016–2020 per la promozione della creazione cinematografica svizzera (allegato 1), per il settore Promozione della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica, della cultura cinematografica e della formazione continua (allegato 2) nonché per il settore Gestione del patrimonio audiovisivo svizzero (allegato 3) - Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero - Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin), in allegato, il settore Regimi di promozione 2016–2020 per il settore Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera (allegato 1) e per il settore Misure compensative MEDIA (allegato 2) - Legge sui sussidi (Lsu) - Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) Diritto dei trattati (Accordo di coproduzione): - Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica - Accordo con la Germania e con l’Austria (accordo trilaterale) - Accordo con la Comunità francese del Belgio - Accordo con il Canada (compresi i telefilm) - Accordo con la Francia - Accordo con l’Italia - Accordo con il Lussemburgo
C
È uno degli oneri (vedi → Oneri) per tutte le attività e i progetti che hanno beneficiato di contributi federali: occorre citare il sostegno della Confederazione nei titoli di coda del film. Per i film che durano oltre 60 minuti la citazione deve figurare nei titoli di testa del film, purché siano indicati anche gli altri contribuenti. I film promossi dall’UFC devono far figurare sempre il logo dell’UFC nei titoli di coda, dopo il nome dei produttori e con l’indicazione «sostenuto da». Il logo può essere richiesto all’UFC e in genere non è possibile modificarlo.
Sono considerate svizzere le persone che possiedono la cittadinanza svizzera o che sono domiciliate in Svizzera e che lavorano sotto contratto per un’impresa di (co)produzione svizzera e sono da essa remunerati. Sono considerati «domiciliati» i cineasti che soggiornano da almeno un anno in Svizzera, come attestato dal loro permesso di soggiorno e che hanno esercitato la loro professione in Svizzera durante questo lasso di tempo. In genere anche i film ottengono una cittadinanza. Per la qualifica come film svizzero: (vedi → Film svizzero) Per il riconoscimento come coproduzione ufficiale: (vedi → Coproduzione internazionale).
Alcuni accordi di coproduzione, in particolare l’accordo trilaterale Svizzera-Germania-Austria, permettono una deroga al principio secondo cui il numero di collaboratori artistici e tecnici messi a disposizione da ciascun coproduttore deve essere proporzionale alla sua quota del finanziamento. In una certa misura, i cofinanziamenti possono essere riconosciuti come coproduzioni ufficiali. La Confederazione può promuovere la loro realizzazione tramite aiuti finanziari selettivi qualora particolari motivi lo giustifichino [cfr. all. 1 OPCin, n. 2.1.3.4].
L’UFC comunica per lettera ai richiedenti le decisioni negative (rigetto o approvazione parziale della domanda (vedi → Non entrata nel merito). La lettera precisa che il richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, può esigere che sia emanata una decisione (vedi → Decisione).
Condizioni generali per le domande (art. 4-6 OPCin), qualificazione come film svizzero (vedi → Film svizzero) o riconoscimento come coproduzione internazionale ufficiale (vedi → Coproduzione internazionale). Obblighi connessi alla promozione: oneri della promozione cinematografica (vedi anche → Oneri).
Per tutti i progetti realizzati grazie a contributi federali occorre presentare un conteggio completo entro tre mesi dalla fine dei lavori promossi. Su domanda, l’UFC può prorogare il termine (vedi → Rendiconto).
Copia nuova o supporto dati digitale equiparabile (master file) da inviare alla Fondazione «Cineteca svizzera». Onere (vedi → Oneri) per i film la cui realizzazione o postproduzione è promossa dalla Confederazione. La Cineteca svizzera conferma all’UFC l’invio. L’invio della copia d’archivio è uno dei requisiti per il versamento dell’ultima rata. Requisiti tecnici minimi: copia nuova (16mm o 35mm) o supporto dati digitale (cfr. i requisiti della Cineteca svizzera (link esterno: modulo). Le spese per la copia d’archivio sono computabili nel preventivo per la realizzazione (promozione della realizzazione e promozione della postproduzione) (vedi → Spese computabili).
L’invio di una copia del film è uno degli oneri (vedi → Oneri) per i film la cui realizzazione o postproduzione è stata promossa dalla Confederazione. La copia del film non va confusa con la copia d’archivio. In genere, la copia del film è inviata dopo l’ultimazione del film, insieme al conteggio (vedi → Obbligo di rendere conto). Deve essere consegnata in un formato digitale usuale (p. es. DVD). L’UFC esige una copia anche se non ha promosso il film, ma se si esige un certificato di origine come film svizzero (vedi → Film svizzero) o il riconoscimento come coproduzione internazionale (vedi → Coproduzione internazionale).