Entra in vigore il 27 aprile l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia sull’importazione e il rimpatrio di beni culturali

Berna, 24.04.2008 - Nell’ottobre del 2006, il Consiglio federale svizzero ha firmato con il Governo della Repubblica Italiana una convenzione bilaterale sull’importazione e il rimpatrio di beni culturali. Si tratta della prima convenzione che la Svizzera ha concluso, basandosi sulla legge sul trasferimento internazionale dei beni culturali, allo scopo di tutelare il patrimonio culturale. Con l’entrata in vigore dell’Accordo, fissata per il 27 aprile 2008, otterranno validità giuridica nuove modalità per l’importazione di beni culturali dall’Italia.

La presente convenzione bilaterale ha lo scopo di impedire il commercio illecito di beni culturali tra la Svizzera e l’Italia. Essa serve a proteggere il patrimonio culturale italiano e svizzero e viene applicata prevalentemente ai beni archeologici.  

La convenzione disciplina a quali condizioni l’importazione di un bene culturale nel territorio di una delle due Parti contraenti è conforme al diritto. Al momento dell’importazione è necessario provare alle autorità doganali che le disposizioni di esportazione dello Stato estero contraente sono state rispettate. Alle autorità doganali occorre presentare le dovute autorizzazioni. La convenzione stabilisce inoltre le modalità del rimpatrio di un bene culturale importato illecitamente. Infine contempla diverse disposizioni sulla collaborazione tra la Svizzera e l’Italia nella lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali.  

Prima d’ora il Consiglio federale aveva siglato convenzioni bilaterali con il Perù (dicembre 2006) e la Grecia (maggio 2007). Entrambe entreranno in vigore nei prossimi mesi. Ulteriori accordi sono in preparazione con Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. L’autorità svizzera competente per l’applicazione e l’attuazione delle convenzioni bilaterali e della legge sul trasferimento dei beni culturali è il Servizio specializzato in materia di trasferimento dei beni culturali dell’Ufficio federale della cultura.


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Yves Fischer, Ufficio federale della cultura, responsabile del Servizio trasferimento internazionale di beni culturali, tel. 031 323 86 75



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