Cofinanziamento o coproduzioni internazionali cofinanziate
Alcuni accordi di coproduzione, in particolare l’accordo trilaterale Svizzera-Germania-Austria, permettono una deroga al principio secondo cui il numero di collaboratori artistici e tecnici messi a disposizione da ciascun coproduttore deve essere proporzionale alla sua quota del finanziamento. In una certa misura, i cofinanziamenti possono essere riconosciuti come coproduzioni ufficiali. La Confederazione può promuovere la loro realizzazione tramite aiuti finanziari selettivi qualora particolari motivi lo giustifichino [cfr. all. 1 OPCin, n. 2.1.3.4].
Ultima modifica 12.11.2017