Entra in vigore l’accordo tra la Svizzera e la Grecia sull’importazione e il rimpatrio di beni culturali
Berna, 12.04.2011 - Il Consiglio federale svizzero ha firmato con il Governo greco un accordo bilaterale per la tutela del patrimonio culturale mobile il 15 maggio 2007. Con l’entrata in vigore dell’accordo fissato per il 13 aprile 2011, otterranno validità giuridica nuove modalità per l’importazione di beni culturali dalla Grecia.
L’accordo bilaterale ha lo scopo di impedire il commercio illecito di beni culturali tra la Svizzera e la Grecia. Esso protegge il patrimonio culturale di entrambi gli Stati, promuove lo scambio culturale e disciplina la collaborazione reciproca.
L’accordo disciplina a quali condizioni l’importazione di un bene culturale nel territorio di una delle due Parti contraenti è conforme al diritto. Al momento dell’importazione è necessario provare alle autorità doganali che le disposizioni di esportazione dello Stato contraente sono state rispettate.
L’accordo riguarda il patrimonio culturale mobile, le cui categorie di oggetti sono descritte nell’allegato.
Si tratta in primo luogo di reperti archeologici risalenti fino al 1500 d. C. circa. Questi oggetti sono d’importanza fondamentale per il patrimonio culturale di entrambi gli Stati.
Nell’aprile del 2008 è entrato in vigore il primo accordo bilaterale sull’importazione e il rimpatrio con l’Italia. Il Consiglio federale ha siglato ulteriori accordi bilaterali con il Perù (dicembre 2006), la Colombia (febbraio 2010) e l’Egitto (aprile 2010). Sono in preparazione ulteriori accordi con Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.
L’applicazione e l’esecuzione degli accordi e della legge sul trasferimento internazionale dei beni culturali sono di competenza del Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali dell’Ufficio federale della cultura.
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Ultima modifica 15.12.2023