Copia d’archivio [art. 63 OPCin]

Copia nuova o supporto dati digitale equiparabile (master file) da inviare alla Fondazione «Cineteca svizzera». Onere (vedi → Oneri) per i film la cui realizzazione o postproduzione è promossa dalla Confederazione. La Cineteca svizzera conferma all’UFC l’invio. L’invio della copia d’archivio è uno dei requisiti per il versamento dell’ultima rata. Requisiti tecnici minimi: copia nuova (16mm o 35mm) o supporto dati digitale (cfr. i requisiti della Cineteca svizzera (link esterno: modulo). Le spese per la copia d’archivio sono computabili nel preventivo per la realizzazione (promozione della realizzazione e promozione della postproduzione) (vedi → Spese computabili).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/archivkopie--art--63-fifv-.html