Audiodescrizione [art. 65 cpv. 3]

Devono essere muniti di audiodescrizione i lungometraggi documentari e i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre, rispettivamente, 125 000 franchi e 300 000 franchi in totale. L’audiodescrizione è il commento orale che inframmezza i dialoghi e che descrive gli elementi visuali di un film, come i luoghi, i paesaggi o i movimenti della cinepresa. Nel film è possibile ascoltare questo testo. Dal punto di vista tecnico, l’audiodescrizione deve permettere una proiezione professionale. Per realizzare un’audiodescrizione è fondamentale la partecipazione di persone ipovedenti. Le aziende specializzate in Svizzera e all’estero si occupano dell’attuazione tecnica dell’audiodescrizione. Le spese per l’audiodescrizione e la sottotitolazione per gli audiolesi sono computabili nel preventivo per la realizza-zione (vedi → Spese computabili).

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