Copia del film [art. 70 OPCin]

L’invio di una copia del film è uno degli oneri (vedi → Oneri) per i film la cui realizzazione o postproduzione è stata promossa dalla Confederazione. La copia del film non va confusa con la copia d’archivio. In genere, la copia del film è inviata dopo l’ultimazione del film, insieme al conteggio (vedi → Obbligo di rendere conto). Deve essere consegnata in un formato digitale usuale (p. es. DVD). L’UFC esige una copia anche se non ha promosso il film, ma se si esige un certificato di origine come film svizzero (vedi → Film svizzero) o il riconoscimento come coproduzione internazionale (vedi → Coproduzione internazionale).

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