Obbligo di rendere conto [art. 50 e 70 OPCin]

Gli aiuti finanziari (sussidi) sono destinati a una finalità specifica, ovvero possono essere utilizzati soltanto allo scopo per cui sono stati concessi [art. 50 OPCin]. Chi ha richiesto e beneficiato dell’aiuto finanziario della Confederazione s’impegna a realizzare il progetto descritto nella domanda. Per questo motivo l’UFC esige di ricevere, oltre al conteggio (vedi → Rendiconto), una copia del progetto o un’altra prova che il progetto è stato realizzato secondo i piani [art. 70 OPCin]. Solamente il rimborso integrale del sussidio ricevuto può dispensare il beneficiario dall’obbligo di realizzare il progetto sostenuto. (vedi anche → Obblighi di informare) Se un progetto fallisce, occorre informare immediatamente l’UFC e presentargli un rapporto intermedio sullo stato del progetto nonché un conteggio intermedio. L’UFC decide allora in merito alla restituzione integrale o parziale del sussidio [art. 28 LSu].

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/rechenschaftspflicht--art--50-und-70-fifv-.html