Quota federale: limiti percentuali per gli aiuti finanziari della Confederazione [art. 24-26 OPCin]

La quota della promozione selettiva non può superare il 50 per cento delle spese computabili totali (vedi → Spese computabili). Questa regola si applica a ciascuna attività o fase per la quale si è richiesta la promozione. Vale anche complessivamente quando si tratta di promuovere un progetto in diverse fasi: per una domanda di contributo selettivo per la realizzazione di un film, il totale degli aiuti finanziari selettivi (compresa l’eventuale promozione del trattamento, della sceneggiatura o dello sviluppo di progetti) non deve superare il 50 per cento delle spese di realizzazione totali. Se il richiedente reinveste al contempo gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo, gli aiuti finan-ziari selettivi non possono superare il 50 per cento delle spese non coperte dagli accrediti. Questa regola non si applica ai contributi alla realizzazione di film realizzati come coproduzioni internazionali [art. 25 cpv. 2 OPCin]. <p>L’aiuto finanziario della promozione cinematografica legata alla sede di produzione ammonta al 20 per cento, in taluni casi anche al 40 per cento, delle spese computabili sostenute in Svizzera per la realizzazione del film. In totale, la quota della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili (compresi anche gli eventuali contributi di altri servizi federali, per esempio della DSC). A tale quota bisogna inoltre aggiungere i contributi e le prestazioni d’istituti ai quali l’UFC versa contributi strutturali (soprattutto FOCAL, Cineteca svizzera, Swiss Films, ecc.). I contributi forfettari per la partecipazione a festival non sono interessati dai limiti massimi percentuali per la quota federale.

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