Divieto di riprese [art. 11 OPCin]

Le riprese per un film di fiction non possono iniziare prima che la Confederazione abbia preso una decisione definitiva in merito al versamento del contributo alla realizzazione (ovvero fino alla decisione di versamento). Il divieto di riprese vale indipendentemente dal fatto che il contributo alla realizzazione previsto sia finanziato dai fondi per la promozione cinematografica selettiva o che si tratti del reinvestimento di accrediti della promozione cinematografica legata al successo. <p>Se, per circostanze particolari, determinati lavori di ripresa devono iniziare prima della decisione di versamento, si deve presentare con sufficiente anticipo una domanda motivata (vedi → Inizio anticipato delle riprese). Se le riprese per un film di fiction iniziano senza autorizzazione, il diritto a un contributo federale eventualmente previsto decade. Il divieto di riprese vale anche se l’UFC ha rifiutato una domanda di sussidi e se questa decisione è oggetto di ricorso (la decisione dell’UFC non è considerata definitiva durante la procedura di ricorso). Il divieto di riprese non si applica ai documentari, in questo caso le riprese avvengono a proprio rischio e pericolo. Se in un secondo tempo si presenta una domanda di promozione della realizzazione o di promozione della postproduzione, occorre precisare quali sono i lavori già svolti e indicare separatamente le spese sostenute e il loro finanziamento in un conteggio intermedio [art. 11 cpv. 2 e 3 OPCin]. Se c’è un premontaggio, si può presentare solamente la domanda di promozione della postproduzione [art. 11 cpv. 4 OPCin].

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