Film televisivi
Per «film televisivi» s’intendono le opere concepite per una prima commercializzazione alla televisione. Nel Regime di promozione 2016–2020 per la promozione della creazione cinematografica svizzera, la promozione selettiva di film televisivi da parte della Confederazione si limita ai documentari e ai film di animazione e privilegia i progetti con un potenziale cinematografico (n. 2.1.3). Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere invece reinvestiti anche in film televisivi, purché siano prodotti in maniera indipendente [art. 5 OPCin] (vedi anche → Indipendenza). I film televisivi non possono beneficiare della promozione cinematografica legata alla sede di produzione. È necessario garantire che i film coprodotti con emittenti televisive o altre imprese mediatiche siano realizzati e commercializzati nel rispetto dell’indipendenza [art. 9 cpv. 2 OPCin]. Il contributo dall’UFC non può essere superiore a quello dell’emittente televisiva.
Ultima modifica 12.11.2017