Sale (obbligo di registrazione e di notifica) [art. 23 e art. 24 LCin]

Chiunque, a titolo professionale, proietta film in pubblico deve farsi registrare dall’UFC prima di intraprendere la propria attività. I film proiettati devono essere notificati a Procinema (www.procinema.ch), istituto incaricato della registrazione dei dati; questa comunicazione è settimanale per le città principali e mensile per le altre località. I dati registrati da Procinema sono utilizzati a fini statistici. Inoltre, per tutti i film che beneficiano della promozione cinematografica legata al successo secondo l’articolo 71 OPCin, questi dati servono per calcolare le entrate registrate durante la commercializzazione nei cinema e i corrispondenti accrediti. Per impresa di proiezione professionale s’intende chiunque organizzi almeno 50 proiezioni all’anno. È richiesta un’iscrizione al registro di commercio [art. 10 OPCin]. Le imprese devono inoltre figurare sul registro delle sale cinematografiche dell’UFC per ricevere gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo o aiuti finanziari per una programmazione particolarmente variata (promozione della pluralità dell’offerta) (vedi → Promozione cinematografica).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/kino--registrierungs--und-meldepflicht---art--23-und-art--24-fig.html