Cronistoria della LPCu (art. 69 Cost.) / LPH

Gli esordi
La promozione della cultura da parte della Confederazione debutta nell'Ottocento con l'istituzione dell'Archivio federale nel 1848, del Museo nazionale nel 1890 e della Biblioteca nazionale nel 1894. Due decreti federali, rispettivamente del 1886 e del 1889, abilitano la Confederazione ad adottare misure nell'ambito della protezione dei monumenti storici e della promozione delle arti. Per molto tempo i compiti della Confederazione si limitano tuttavia ad attività sporadiche non concertate tra loro.

L'istituzione di Pro Helvetia
Nel 1939 viene istituita la comunità di lavoro Pro Helvetia con l'obiettivo di difendere i valori spirituali della Svizzera di fronte all'avvento delle forze totalitarie che travolgono l'Europa. Nel secondo dopoguerra, Pro Helvetia sviluppa la sua attività culturale in senso lato. Trasformata in fondazione di diritto pubblico nel 1949, otterrà un fondamento legale per le sue attività con la legge federale sulla Fondazione Pro Helvetia del 1965.

L'evoluzione della politica culturale
Poco a poco entrano in vigore disposizioni legislative che consentono di sostenere in modo finalizzato determinati ambiti culturali. Nel 1958 la promozione cinematografica ottiene una base costituzionale attuata con la legge federale sulla cinematografia del 1962. Lo stesso anno viene integrata nella Costituzione federale anche la protezione della natura e del paesaggio, ma è solo a partire dagli anni Settanta che s'inizia a considerare la cultura nel suo insieme. Nel 1969 il Dipartimento federale dell'interno istituisce una commissione presieduta da Gaston Clottu incaricata di valutare la situazione dell'offerta culturale in Svizzera.

La pubblicazione del rapporto Clottu e l'istituzione dell'Ufficio federale della cultura
Nel 1975 la commissione pubblica il cosiddetto rapporto Clottu che contiene un'approfondita riflessione sul ruolo dei poteri pubblici in ambito culturale. Tra le principali raccomandazioni rientra l'idea di introdurre un articolo costituzionale sulla cultura che attribuirebbe alla Confederazione le competenze necessarie a un maggiore impegno politico in materia culturale. Parallelamente alla pubblicazione del rapporto Clottu viene istituito l'Ufficio federale della cultura, un servizio amministrativo che assicura il coordinamento tra le attività culturali portate avanti dalla Confederazione attraverso il Dipartimento federale dell'interno.

L'iniziativa del percento culturale
Nel 1980 viene depositata un'iniziativa popolare federale che propone di assegnare l'uno per cento delle spese della Confederazione alla cultura. Il Consiglio federale formula un controprogetto più moderato. Nel 1984 l'iniziativa del percento culturale, sostenuta dai partiti di sinistra, e il controprogetto del Consiglio federale, appoggiato dai partiti borghesi, sono entrambi respinti dai votanti. Solo il 16,7 per cento è favorevole all'iniziativa, il 39,3 per cento al controprogetto. Dall'analisi della votazione federale emerge che il divieto del doppio sì è stato all'origine del rifiuto.

L'articolo sulla promozione culturale
Nel 1991 il Consiglio federale sottopone al Parlamento un nuovo progetto d'articolo volto a chiarire il diritto costituzionale in materia culturale e che tenga conto del principio di sussidiarietà. Il Consiglio federale intende consentire la promozione negli ambiti che fino a quel momento ha sostenuto solo sporadicamente (musica, danza, teatro e letteratura) e creare a questo fine i servizi opportuni all'Ufficio federale della cultura nonché le rispettive commissioni consultive. Con grande sorpresa di numerosi osservatori, l'articolo viene respinto nella votazione del 1994: nonostante il 51 per cento dei votanti si sia espresso a favore, la maggioranza dei Cantoni è contraria.

L'articolo sulla cultura nella nuova Costituzione federale del 2000
Solo con la revisione totale della Costituzione federale del 1999 le attività di promozione culturale della Confederazione ottengono una base costituzionale grazie all'articolo 69, che stabilisce:
1. Il settore culturale compete ai Cantoni.
2. La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare nell'ambito della formazione.
3. Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

La legge sulla promozione della cultura (LPCu)
Ad attuazione dell'articolo costituzionale 69 sulla cultura, l'Ufficio federale della cultura è incaricato di elaborare un progetto di legge federale sulla promozione della cultura;  parallelamente s'impone la revisione della legge federale del 17 dicembre 1965 sulla Fondazione Pro Helvetia. Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale autorizza il Dipartimento federale dell'interno a mettere in consultazione queste leggi. Quattro anni più tardi, l'11 dicembre 2009, la legge sulla promozione della cultura, in cui nel frattempo sono stati integrati gli articoli riguardanti Pro Helvetia, viene approvata.

Ultima modifica 01.02.2012

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