Conformemente all’articolo 78 della Costituzione federale (Cost; RS 101), alla Confederazione competono la cura e la conservazione del suo patrimonio culturale, compiti per i quali necessita di strumenti la cui elaborazione è prevista dalla legge federale del 1°luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 5 LPN; RS 451).
In particolare, quest’ultima incarica il Consiglio federale di compilare, sentiti i Cantoni, inventari degli oggetti d’importanza nazionale, tra cui l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). L’inventario è aggiornato regolarmente e conta attualmente 1274 insediamenti, dalle frazioni alle città, elencati nell’ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12).
In occasione dell’attuale revisione dell’OISOS è stata indetta una procedura di consultazione. Le risposte pervenute (pubblicate su https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2018.html#DFI) hanno evidenziato l’esistenza di ripetute affermazioni nei confronti dell’ISOS che non reggono a un accertamento fattuale.
Alla luce di ciò l’Ufficio federale della cultura (UFC) ha elaborato il presente documento, che elenca le affermazioni più frequenti e salienti in merito all’ISOS formulate nei dibattiti politici e talvolta diffuse attraverso i media e le sottopone a una verifica dei fatti.
Ultima modifica 02.01.2021