- Finanziamento supplementare
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In casi debitamente giustificati, l’UFC può, su richiesta, aumentare il contributo del sostegno selettivo al cinema previsto per un progetto (rifinanziamento supplementare) se necessario per la realizzazione di tale progetto. La domanda di finanziamento supplementare deve essere presentata in tempo utile prima dell'inizio delle riprese; per i documentari, non appena si conosca il fabbisogno supplementare o il sottofinanziamento, non si possono effettuare altre riprese senza l'autorizzazione dell’UFC. La domanda di finanziamento supplementare deve contenere una relazione intermedia e tutte le altre informazioni necessarie per valutare la fondatezza della richiesta di finanziamento (circostanze e cause, necessità, alternative, ecc.). Si presuppone la partecipazione della società di produzione richiedente. I crediti esistenti di Succès Cinéma devono essere reinvestiti per primi. Anche gli altri contributori (ZFS, Cinéforom, SSR) devono essere interpellati e devono partecipare pro rata al finanziamento supplementare. Inoltre, un ulteriore finanziamento può essere autorizzato solo se la situazione del credito cinema lo consente.
- Quote proprie / Mezzi propri / Fondi propri [art. 19 cpv. 2 OPCin]
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Quote proprie: l’impresa di produzione stessa è tenuta a fornire quote appropriate del finanziamento. Di norma, la quota propria dovrebbe ammontare ad almeno il 5% dei costi di produzione preventivati; il 2,5% sotto forma di prestazioni proprie accantonate. La quota propria può essere fornita sotto forma di prevendite, prestazioni proprie e fondi propri. Nel caso di coproduzioni con l'estero, la quota di finanziamento svizzera costituisce la base di calcolo. Le prevendite sono i ricavi anticipati della società di produzione. Sono incluse le garanzie di distribuzione e di diffusione, le vendite di licenze televisive, nella misura in cui questi fondi sono effettivamente disponibili per finanziare il progetto durante la produzione e non sono finanziati da fondi cinematografici legati al successo. Le sovvenzioni e altri fondi di terzi non sono considerati dall’UFC come parte della quota propria del produttore (vedere il punto 7 nel piano di finanziamento realizzazione). I fondi della promozione cinematografica legata al successo (ad esempio Succès Cinéma, fondi di riferimento della Zürcher Filmstiftung o Succès Passage Antenne) occupano una posizione intermedia: sebbene possano essere "liberamente" reinvestiti in nuovi progetti cinematografici dalla società di produzione, per l’UFC rimangono sovvenzioni o fondi di terzi. I pagamenti provenienti da servizi televisivi e su richiesta (on demand) nel quadro dell’obbligo d’investimento fanno parte della quota propria solo nella misura in cui sono utilizzati per pagare i diritti di diffusione, altrimenti sono fondi di terzi. I fondi propri sono o liquidità derivanti dal patrimonio del richiedente o prestazioni proprie. Le prestazioni proprie della produzione sono contributi in natura o di lavoro da parte della società di produzione richiedente (ad esempio, spese di gestione; compenso del produttore), il cui pagamento è accantonato in tutto o in parte per finanziare il progetto cinematografico (cfr. → Partecipazione). I fondi di terzi sono contributi e partecipazioni di investitori, sponsor, emittenti televisive private (ad es. pubblicità gratuita), ecc. I fondi di terzi comprendono anche le partecipazioni e i prestiti di persone che sono coinvolte nel film ma che non agiscono in prima persona come richiedenti (ad esempio, un contributo in denaro da parte del regista) (vedere → Partecipazioni). I fondi di terzi sono anche contributi in personale e in natura di terzi (regista, troupe), il cui pagamento è parzialmente differito per finanziare il film (vedere → Accantonamenti). Le risorse della promozione cinematografica legata al successo che appartengono all'autore, al regista o al distributore (minimo garantito) sono fondi e sovvenzioni di terzi.
Ultima modifica 10.07.2017