Obbligo di notifica per le modifiche del progetto [art. 27 LSu, art. 50, 55 e 69 OPCin]

Se al progetto sono apportate modifiche dopo l’emanazione della dichiarazione d’intenti, ma precedentemente al primo versamento, si raccomanda di presentare all’UFC un dossier con gli elementi essenziali per l’esame preliminare («Prova» circa 3-4 mesi prima dell’inizio delle riprese). Le modifiche apportate al dossier presentato devono sempre figurare nella domanda di versamento [art. 55 cpv. 4 OPCin]. Occorre comunicare immediatamente all’UFC eventuali modifiche apportate al progetto dopo l’approvazione dell’aiuto finanziario e dopo il versamento della prima rata, se non sono di minore entità o se comportano spese supplementari o notevoli risparmi. Se eventuali modifiche essenziali non sono notificate o lo sono troppo tardi, l’UFC può esigere il rimborso degli aiuti finanziari già versati o rifiutare di versare le rate non ancora pagate [art. 69 OPCin]. Le modifiche o circostanze seguenti sono sempre considerate essenziali: - cambio di: produzione, regia, attore principale o luogo delle riprese; - modifiche sostanziali alla sceneggiatura; - spese supplementari che mettono in discussione l’ultimazione del progetto con i finanziamenti previsti; - finanziamenti aggiuntivi; - altre ragioni o circostanze che potrebbero pregiudicare la realizzazione del progetto. Di norma, le modifiche essenziali devono essere notificate e approvate se gli aiuti finanziari sono versati o fissati definitivamente sulla base del conteggio, come per esempio nel caso della promozione selettiva della postproduzione o nel caso della promozione della distribuzione. Per quanto riguarda la promozione cinematografica legata alla sede di produzione (vedi → Promozione cinematografica legata alla sede di produzione), di norma è possibile modificare l’importo o la composizione delle spese senza autorizzazione, ma ciò può tuttavia comportare una riduzione del contributo al momento del conteggio [art. 103 OPCin]. Non sono presi in considerazione gli aumenti successivi. Se, al momento del conteggio, le condizioni di autorizzazione della promozione cinematografica legata alla sede di produzione non risultano più soddisfatte, occorre rimborsare la prima rata.

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