Esclusione dalla promozione cinematografica [art. 16 LCin]

Non si possono promuovere i film: - a scopo pubblicitario; - con una finalità essenzialmente didattica (film di formazione); - su ordinazione (vedi → Indipendenza); - lesivi o discriminanti la dignità umana; - esaltanti o minimizzanti la violenza; - con un carattere pornografico. Occorre esaminare caso per caso in che misura la concezione artistica (libertà artistica) giustifichi contenuti delicati. A tale proposito l’UFC può chiedere maggiori informazioni ai richiedenti e commissionare perizie esterne. Se l’UFC giunge alla conclusione che un progetto va escluso dalla promozione, non entra nel merito della domanda e lo comunica al richiedente (vedi → Comunicazione).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/ausschluss-von-der-filmfoerderung--art--16-fig-.html