Indipendenza [art. 16 LCin, art. 5 e 9 OPCin]

La Confederazione promuove solamente la creazione cinematografica indipendente. I richiedenti devono pertanto giustificare la loro indipendenza dalle emittenti televisive o dalle imprese mediatiche. Ciò riguarda le imprese di produzione esecutive, i produttori indipendenti e i registi, ma anche altri collaboratori, qualora abbiano una funzione importante nel progetto. L’indipendenza della persona interessata è valutata sulla base della sua filmografia. I collaboratori che esercitano la loro attività professionale principale (oltre il 50%) per la televisione (o imprese mediatiche) non sono più considerati indipendenti, ma possono provare (filmografia) di lavorare regolarmente in maniera indipendente. Le università, le scuole universitarie e gli istituti di formazione e di formazione continua nel settore cinematografico nonché tutte le imprese e persone impiegate a titolo principale sono anch’essi esclusi dalla promozione cinematografica riferita al progetto. Fa fede la prassi sviluppata per quanto riguarda l’indipendenza dalla televisione. Per le produzioni televisive e i film di diploma (film di master dei diplomati delle scuole cinematografiche) si verificherà che l’indipendenza dell’impresa di produzione richiedente e dei principali collaboratori sia ben assicurata e che esista un sufficiente grado di responsabilità personale e di autonomia a tutti i vari stadi, quali sono lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione [art. 9 OPCin].

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/unabhaengigkeit--art--16-fig--art--5-und-9-fifv-.html