Postproduzione [art. 28 lett. e OPCin e all. 1 OPCin n. 2.1.4]

Il sostegno è destinato esclusivamente ai lungometraggi con regia svizzera che non beneficino già di una promozione alla realizzazione selettiva e il cui preventivo totale è inferiore a 200 000 franchi (documentari) o a 1 000 000 di franchi (film di fiction) [all. 1 n. 2.1.4]. Il preventivo totale determinante comprende tutte le spese sostenute per la realizzazione del film, fino alla copia d’archivio (inclusa). Le spese per i lavori già effettuati (spese preliminari) non sono sovvenzionabili tramite gli aiuti finanziari alla postproduzione (vedi → Spese computabili). Non hanno diritto ai contributi neppure le prestazioni proprie della produzione e della regia, vale a dire che hanno diritto ai contributi solamente le spese esterne per l’ultimazione tecnica che permettono la commercializzazione (nei cinema). Parimenti, solamente le spese sostenute in Svizzera possono beneficiare del sostegno: i fornitori di prestazioni devono avere sede o essere domiciliati in Svizzera e le prestazioni fatturate devono essere effettivamente fornite in Svizzera. Il calcolo della quota federale (vedi → Quota federale) si basa invece sulle spese di realizzazione complessive (preventivo totale, comprese le prestazioni proprie e le spese preliminari). Da luglio 2016 le domande sono sottoposte alla perizia di singoli esperti [art. 46 cpv. 1 OPCin]. L’esame riguarda in particolare: la qualità artistica del premontaggio, la quota delle spese di ultimazione in rapporto al preventivo totale, il potenziale di commercializzazione in più regioni linguistiche e, soprattutto, la qualità e la coerenza della strategia di commercializzazione e il contributo (in termini finanziari e d’impegno) dell’impresa di distribuzione [all. 1 OPCin n. 2.1.4.3].

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