Obblighi di informare dei richiedenti [art. 11 LSu]

Chiunque presenti una domanda di aiuti finanziari è tenuto a fornire informazioni complete e veritiere sul progetto, sulle spese e sul finanziamento per l’attività prevista. L’obbligo di informare comprende anche le indicazioni delle fonti di finanziamento non ancora confermate (già richieste o da richiedere). Per la maggior parte degli strumenti di promozione sono disponibili moduli di domanda. (vedi anche → Modifica di progetti; → Piano finanziario)

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/informations--und-auskunftspflichten-der-gesuchstellenden--art--.html