Versamento rateale [art. 58 OPCin]

Di solito, gli aiuti finanziari non sono versati in un’unica rata, ma scaglionati in funzione dell’avanzamento (e delle esigenze finanziarie) del progetto. Il 10 per cento dell’aiuto previsto è trattenuto come garanzia fino alla presentazione dei conti. Lo scaglionamento a rate e le condizioni per il loro versamento sono fissate in sede di approvazione del versamento, ovvero nella decisione di versamento. In genere, per i progetti cinematografici, si versa il 70 per cento all’inizio delle riprese, il 20 per cento dopo la fine delle riprese e il 10 per cento dopo la ricezione del conteggio finale e l’adempimento di tutti gli oneri. Per quanto riguarda la promozione cinematografica legata alla sede di produzione, il 40 per cento del contributo è versato all’inizio delle riprese e il 40 per cento al momento del conteggio. La parte non garantita (0-20%; vedi → Quota PICS non garantita) è versata alla fine dell’anno civile durante il quale il conteggio è stato presentato. Il versamento delle rate avviene purché il progetto sia riconosciuto come coproduzione ufficiale o come film svizzero e su riserva della consegna del conteggio (vedi → Rendiconto).

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