Accantonamenti

Per compensare un finanziamento insufficiente al momento del versamento (vedi → Versamento) del contributo federale o per disporre di un’alternativa a fonti di finanziamento ancora incerte (vedi → Quota PICS non garantita), i richiedenti possono prevedere nel piano finanziario alcuni accantonamenti sui loro onorari. Come contributo personale (vedi → Fondi propri), gli accantonamenti dei richiedenti sono di norma ammessi. Tuttavia, non devono mettere in pericolo il progetto, la sua realizzazione professionale o l’esistenza dell’impresa di produzione. Per questo motivo, non dovrebbero superare il 20 per cento del finanziamento totale. Nel piano finanziario gli accantonamenti sono accettati senza limite d’importo nel caso della promozione della postproduzione. In virtù della legge sui sussidi, si possono esigere dai richiedenti fondi propri, purché siano economicamente esigibili [art. 19 cpv. 2 e 3 OPCin]. Di norma, gli accantonamenti sono considerati esigibili e adeguati se corrispondono al 5 per cento della riserva per gli imprevisti (vedi → Imprevisti). Per quanto riguarda gli accantonamenti sui compensi degli autori e dei registi e sui salari della compagnia: (vedi anche → Partecipazione di cineasti al finanziamento di progetti cinematografici).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/rueckstellungen.html