Sottotitolazione per audiolesi [art. 65 OPCin]

Devono essere sottotitolati i lungometraggi documentari e i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre, rispettivamente, 125 000 franchi e 300 000 franchi in totale. La sottotitolazione per audiolesi contiene informazioni scritte sulle immagini e sui rumori di fondo del film. La qualità tecnica della sottotitolazione deve consentire una proiezione professionale. Le spese per l’audiodescrizione e la sottotitolazione per audiolesi sono computabili nel preventivo per la realizzazione (vedi → Spese computabili).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/untertitelung-fuer-hoerbehinderte--art--65-fifv-.html