Distribuzione (obbligo di registrazione e di notifica) [art. 23 e 24 LCin]

Chiunque, a titolo professionale, distribuisce film per la proiezione pubblica deve farsi registrare presso l’UFC prima d’iniziare la propria attività. I film distribuiti devono essere comunicati mensilmente a Procinema (www.procinema.ch). Le indicazioni raccolte da Procinema sono convalidate dall’Ufficio federale di statistica. Questi dati servono per calcolare le entrate della commercializzazione nei cinema e i corrispondenti accrediti anche per tutti i film che beneficiano della promozione cinematografica legata al successo di cui all’articolo 71 OPCin. Per impresa di distribuzione professionale si intende un’impresa che distribuisce almeno tre film all’anno; i film devono essere proiettati più volte in sale registrate. È richiesta un’iscrizione al registro di commercio [art. 10 OPCin]. Per poter beneficiare degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo o degli aiuti finanziari per la distribuzione di film svizzeri, le imprese devono figurare nel registro dei distributori dell’UFC (vedi → Promozione della distribuzione).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/verleih--registrierungs--und-meldepflicht---art--23-und-24-fig-.html