Promozione della distribuzione [art. 28 lett. f e art. 15 cpv. 1 OPCin]

La Confederazione promuove la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera tramite aiuti finanziari selettivi. Le imprese di distribuzione possono inoltre reinvestire i loro accrediti della promozione cinematografica legata al successo nella realizzazione o nella distribuzione di questi film (vedi → Aiuti finanziari della promozione cinematografica svizzera, all. 1 OPCin, n. 2.2.6 e 2.2.7). La Confederazione sostiene inoltre la distribuzione di film d’art et d’essai esteri, in particolare di film di Paesi vicini, concedendo aiuti finanziari selettivi per promuovere la pluralità dell’offerta. Solamente le imprese svizzere che distribuiscono regolarmente film d’art et d’essai possono beneficiarne [art. 15 cpv. 1 OPCin e all. 2 OPCin n. 2.1.2].

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