Rinvio per rielaborazione [art. 45 cpv. 4 OPCin]

Una domanda di aiuto finanziario selettivo può essere rinviata affinché il progetto possa essere rielaborato se esso è promettente dal punto di vista artistico o sotto il profilo della produzione, ma se il potenziale non è stato ancora sfruttato appieno e dunque il progetto non può essere considerato pronto da realizzare. Può essere concesso un contributo al richiedente per permettergli di rimaneggiare il progetto entro un dato termine (massimo 12 mesi) e di presentarlo una seconda volta. Se il richiedente contesta il rinvio, l’UFC respinge la sua domanda indicando la possibilità di esigere una decisione impugnabile (vedi → Decisione) (vedi anche art. 53 OPCin e → Seconda presentazione).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/zurueckstellen-zur-ueberarbeitung--art--45-abs--4-fifv-.html