Seconda presentazione [art. 53 OPCin]

Se una prima domanda di aiuto finanziario selettivo per un determinato progetto è stata respinta, può essere presentata una seconda volta in forma rielaborata. Questa disposizione si applica alle domande che riguardano la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti e la realizzazione (senza postproduzione). La seconda domanda deve essere presentata entro 18 mesi dalla notifica del rigetto. Occorre indicare le modifiche apportate al progetto. Non è ammessa una terza domanda che riguarda lo stesso progetto. Si può presentare una nuova domanda per una successiva fase di sviluppo o di realizzazione anche se il progetto è già stato rifiutato due volte per l’aiuto selettivo in una fase precedente (p. es. si può presentare una domanda di contributo alla realizzazione anche se il progetto è già stato respinto due volte per la promozione della sceneggiatura). Non è invece possibile presentare una nuova domanda per una fase precedente di sviluppo o di realizzazione quando quest’ultima è già stata respinta due volte (così, quando una domanda di contributo alla realizzazione è stata respinta due volte non è possibile depositare una nuova domanda di contributo allo sviluppo della sceneggiatura). Inoltre, è possibile presentare un’altra domanda solo a condizione che il progetto abbia subito modifiche di tale entità da poter essere considerato nuovo. Se, per esempio, la sceneggiatura è stata radicalmente rielaborata e sarà realizzata da un altro regista oppure se la storia (l’idea) rimane fondamentalmente la stessa, ma si è modificato completamente il genere di film o la tonalità (p. es. una commedia familiare diventa un film dell’orrore). I seguenti elementi non possono essere considerati motivi sufficienti per accettare un nuovo progetto: - cambio di produzione o modifiche della struttura di produzione; - diversa commercializzazione oppure altro pubblico destinatario (p. es., film per il cinema e non per la televisione); - modifiche della sceneggiatura o del luogo delle riprese; - nuovo co(autore) o nuovo coregista. Se il richiedente insiste affinché il suo progetto sia considerato nuovo, deve indicare dettagliatamente quali sono le modifiche. Se giunge alla conclusione che effettivamente il progetto è nuovo, l’UFC considera la domanda come una prima presentazione, purché le altre condizioni risultino soddisfatte. Se invece giunge alla conclusione che il progetto è solo una rielaborazione del precedente, l’UFC non entra nel merito.

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