Comunicazione dell’UFC [art. 47 cpv. 2 e 51 cpv. 2 OPCin]

L’UFC comunica per lettera ai richiedenti le decisioni negative (rigetto o approvazione parziale della domanda (vedi → Non entrata nel merito). La lettera precisa che il richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, può esigere che sia emanata una decisione (vedi → Decisione).

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/film1/glossar0/mitteilung-des-bak--art--47-abs--2-und-51-abs--2-fifv-.html