Comunicazione dell’UFC [art. 47 cpv. 2 e 51 cpv. 2 OPCin]
L’UFC comunica per lettera ai richiedenti le decisioni negative (rigetto o approvazione parziale della domanda (vedi → Non entrata nel merito). La lettera precisa che il richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, può esigere che sia emanata una decisione (vedi → Decisione).
Ultima modifica 12.11.2017