Importi massimi [art. 23 cpv. 2 OPCin]

A seconda del tipo di film (genere, cortometraggio o lungometraggio, film con regia svizzera, ecc.) sono fissati importi massimi per ciascuno strumento di promozione, pubblicati ogni anno dall’UFC. Il contributo federale richiesto per un progetto di film non può superare l’importo massimo pubblicato, vale a dire che gli importi massimi sono validi per gli aiuti finanziari selettivi e per quelli legati al successo. È stato fissato un importo massimo anche per la promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS). Gli importi massimi degli strumenti di promozione possono essere cumulati fino a raggiungere una certa percentuale massima (vedi → Quota federale). Nel caso dei film realizzati per una prima commercializzazione televisiva, il contributo della Confederazione non può superare quello dell’emittente televisiva. Per quanto riguarda la promozione selettiva, nessuno può pretendere di avere diritto all’importo massimo. Il contributo federale effettivamente stanziato varia a seconda del progetto concreto (necessità, proporzionalità, art. 19 OPCin) e dei mezzi disponibili; in altre parole, l’UFC può accordare meno di quanto richiesto.

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/glossario/hoechstbeitraege--art--23-abs--2-fifv-.html