Quota PICS non garantita [art. 32 OPCin]

Gli aiuti finanziari (vedi → Aiuti finanziari) della promozione cinematografica legata alla sede di produzione (PICS) sono garantiti solo fino all’80 per cento. L’impresa di produzione deve compensare temporaneamente il rimanente 20 per cento con accantonamenti nel piano finanziario (vedi → Accantonamenti) [art. 101 cpv. 1 lett. c OPCin]. Questi accantonamenti possono riguardare in particolare gli onorari dei produttori e le spese generali. La parte non garantita equivale all’ultima rata, calcolata sulla base del credito disponibile ogni anno all’inizio di dicembre e versata proporzionalmente alle imprese di produzione aventi diritto che hanno presentato il loro conteggio all’UFC durante l’anno civile.

https://www.bak.admin.ch/content/bak/it/home/kulturschaffen/film1/glossar0/nicht-garantierter-anteil-fiss--art--32-fifv-.html