Patrimonio culturale e monumenti storici

L’Ufficio federale della cultura (UFC) è il servizio specializzato della Confederazione addetto alla tutela dei monumenti, all’archeologia e alla salvaguardia degli insediamenti. Congiuntamente con i Cantoni, la Confederazione eroga sussidi per la conservazione, l’acquisizione e la manutenzione di siti archeologici, monumenti e insediamenti nonché per i relativi lavori di esplorazione e di documentazione. In questo modo contribuisce a rafforzare l'identità e la diversità culturale della Svizzera. Nei monumenti storici si riflettono i nostri valori, credenze e conoscenze in costante evoluzione; la loro salvaguardia è fondamentale per lo sviluppo e la qualità di vita della Svizzera. Inoltre, anche il turismo e l'economia traggono vantaggio dall'eterogeneità dei monumenti svizzeri.

L'Ufficio federale della cultura esamina se nello svolgimento dei compiti della Confederazione sono soddisfatte le esigenze della tutela dei monumenti, dell'archeologia e della protezione degli insediamenti. A tale scopo, redige perizie in relazione a oggetti protetti dalla Confederazione. Quando esamina un progetto, l'Ufficio federale della cultura valuta inoltre se è necessario chiedere il parere della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) o della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP).

Negli ambiti tutela dei monumenti, archeologia e protezione degli insediamenti, l’Ufficio federale della cultura si avvale di una rete di esperti indipendenti. Su richiesta dei servizi specializzati cantonali, la Confederazione nomina esperte ed esperti che forniscono consulenza e sostegno alle autorità cantonali nel caso di progetti di restauro. In questo modo, l’Ufficio federale della cultura permette a tutti i Cantoni di accedere alle nuove conoscenze nell’ambito della tutela dei monumenti storici.

Basi legali:
- Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio;
- Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1);
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)

Caposezione: Oliver Martin
2012: 28,9 milioni di franchi
Posti di lavoro: 8,9
Collaboratrici e collaboratori: 11

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