L’articolo 78 della Costituzione federale obbliga la Confederazione, i suoi istituti e le sue aziende a rispettare i paesaggi, gli insediamenti e il patrimonio costruito. Per garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di protezione degli insediamenti e la necessità di adempiere ad altri compiti di Stato, i vari enti possono avvalersi come base decisionale dell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS).
L’ISOS si fonda sull’articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), che impone alla Confederazione, sentiti i Cantoni, di compilare gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale, esaminarli e aggiornarli regolarmente e di tenerne conto in modo appropriato nell’adempimento dei suoi compiti.
Il concetto di protezione alla base della LPN richiede che l’Inventario valuti gli oggetti d’importanza nazionale secondo criteri uniformi e oggettivi. In fase di iscrizione non avviene alcuna ponderazione tra gli interessi di protezione e quelli di utilizzazione; essa avviene piuttosto nelle successive procedure di pianificazione e autorizzazione.
Attualmente l’ISOS comprende circa 1200 oggetti elencati nell’allegato all’ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS).
Nell’adempimento di compiti federali, gli obiettivi di conservazione dell’ISOS costituiscono, ai sensi della LPN, prescrizioni giuridicamente vincolanti di diretta applicazione, per i quali è possibile prendere in considerazione una deroga solo se si oppongono interessi equivalenti o superiori, anch’essi d’importanza nazionale.
Nell’adempimento dei compiti cantonali e comunali, gli obiettivi di conservazione dell’ISOS, basati sul diritto federale in materia di pianificazione del territorio, producono solo effetti indiretti. In linea di massima, è possibile derogare agli obiettivi di conservazione in presenza di interessi preponderanti.