Compiti della Confederazione

L’immagine mostra le officine delle FFS di Bellinzona (TI).
La costruzione e l’ampliamento di edifici e impianti per l’esercizio ferroviario delle FFS sono un classico compito della Confederazione. Nell’immagine, le officine di Bellinzona (TI).
© UFC / foto Rolf Siegenthaler

L’Ufficio federale della cultura (UFC) segue i progetti di costruzione legati all’adempimento di compiti della Confederazione, valutandone le ripercussioni sul nostro patrimonio e contribuendo così allo sviluppo di una cultura della costruzione di qualità.

Il concetto di «compito della Confederazione»

In generale, si parla di «compito della Confederazione» quando la Confederazione costruisce, autorizza o finanzia un determinato progetto.

L’adempimento di un compito della Confederazione è un concetto giuridico descritto tramite esempi illustrativi nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

Il termine si può intendere come l’insieme delle opere materiali effettuate dalla Confederazione e dai suoi istituti, ma comprende anche gli atti di polizia amministrativa di competenza della Confederazione e i sussidi federali che hanno un certo effetto sulla natura o sul paesaggio. Lo sviluppo della rete delle FFS, la costruzione delle strade nazionali, le concessioni per le centrali energetiche e i sussidi per le costruzioni agricole sono esempi tipici in tal senso.

Il ruolo dell’UFC nei progetti

Nei progetti volti all’adempimento di un compito della Confederazione, le autorità federali responsabili consultano l’UFC per garantire che gli interessi del patrimonio culturale siano presi in debita considerazione. Dopo aver consultato il servizio specializzato cantonale, l’UFC trasmette la propria presa di posizione e le relative richieste all’autorità federale competente. Eventuali divergenze vengono eliminate tramite conciliazione.

Nella sua presa di posizione, l’UFC si concentra in particolare sulla conservazione dei siti iscritti nell’Inventario federale ISOS, che sono sottoposti a protezione speciale ai sensi dell’articolo 6 LPN. Un effetto pregiudizievole su tali siti è ammissibile solo se alle necessarie misure di conservazione si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch’essi d’importanza nazionale. In questi casi, l’UFC decide se richiedere una perizia della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) o della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP).

Procedure cantonali o comunali

Anche Cantoni e Comuni possono essere chiamati a svolgere compiti della Confederazione. Spetta allora al servizio specializzato cantonale garantire l’applicazione della LPN, segnatamente la conservazione dei siti iscritti nell’Inventario federale ISOS, coinvolgendo se necessario le commissioni federali competenti perché esprimano una perizia.

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