Pluralità dell'offerta

La pluralità dell'offerta è uno dei settori chiave della legge sul cinema. La promozione cinematografica si propone sia di contribuire alla pluralità dell'offerta nel panorama cinematografico svizzero, sia di vincolare i cinema e i distributori svizzeri ad un'autoregolazione volta a garantire la pluralità dell'offerta. Grazie al suo plurilinguismo la Svizzera è all'avanguardia rispetto ad altri Paesi per quanto riguarda la pluralità dell'offerta dei film proposti al pubblico. L'obiettivo della legge sul cinema consiste nel mantenere, e possibilmente migliorare, questa situazione.

Periodicamente l'Ufficio federale della cultura analizza la situazione della pluralità dell'offerta nelle regioni cinematografiche della Svizzera in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica.

Autoregolazione del settore

ProCinema, l'associazione mantello delle imprese di proiezione e distribuzione, assume in questa sua funzione l'autoregolazione del settore. 

Commento alla clausola del distributore unico (art. 19 cpv. 2 LCin)

Per proiettare od offrire al pubblico a scopi commerciali un film in Svizzera è necessario acquisirne i diritti di commercializzazione.

Con la cosiddetta clausola del distributore unico (art. 19 cpv. 2 LCin) il legislatore disciplina l’acquisizione di tali diritti di commercializzazione:

«un’impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera».

Conformemente alla clausola, i diritti di commercializzazione possono essere assegnati solo territorialmente (ossia per l’intero territorio svizzero) e inoltre devono essere acquisiti per tutte le versioni linguistiche commercializzate. Il legislatore punta in questo modo a migliorare la disponibilità di film in tutte le regioni linguistiche del Paese.

In generale, i diritti di commercializzazione sono ripartiti nelle seguenti categorie principali:

  1. diritti cinematografici (theatrical);
  2. diritti sui supporti fisici (DVD, Blu-ray, video, ecc.);
  3. diritti di commercializzazione digitale o non lineare (tutte le tipologie di video on demand; i diritti sono ulteriormente ripartiti in T-VOD e S-VOD, ecc.);
  4. diritti televisivi (nella prassi incl. catch-up di 7 giorni)

La clausola del distributore unico non si applica però in ugual misura a tutte queste categorie.

Quali imprese sono interessate?

Gli acquirenti svizzeri ed esteri di diritti sui film destinati alla commercializzazione in Svizzera.

Esempi: società di distribuzione svizzere che commercializzano film nei cinema svizzeri; piattaforme VOD come Netflix che distribuiscono film al pubblico svizzero; fornitori di servizi catch-up TV oltre i 7 giorni (vedi sotto); operatori nel campo home video (DVD, Blu-ray, ecc.).

Non sono interessate le emittenti televisive né i relativi programmi di cui alla legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (art. 2 lett. a LRTV). Nella pratica il catch-up di 7 giorni di film trasmessi in televisione viene calcolato come commercializzazione televisiva lineare.

Quali film sono interessati?

I film per il cinema durante la prima commercializzazione nei cinema svizzeri e tutti i film commercializzati digitalmente, su supporti fisici o via catch-up TV oltre i 7 giorni.

Non sono interessati i film per il cinema dopo la prima commercializzazione (repliche) e i film trasmessi nella televisione lineare (incl. catch-up di 7 giorni).

Cosa si intende con prima commercializzazione nei cinema?

Nella prassi, con prima commercializzazione nei cinema si intende la prima commercializzazione pubblica nei cinema di un film con oltre 20 proiezioni cinematografiche entro un anno dalla data della prima proiezione. La durata della prima commercializzazione è limitata dalla durata del contratto di licenza tra il titolare dei diritti e il distributore cinematografico.

I diritti per la commercializzazione di film in Svizzera devono essere acquisiti a titolo esclusivo?

Per la prima commercializzazione nei cinema: sì. Per ogni altro tipo di commercializzazione: no.

Riguardo alla commercializzazione nei cinema, conformemente all’articolo 29 LCin viene punito chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per il quale un’impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione. I diritti per la prima commercializzazione nei cinema possono perciò essere acquisiti soltanto a titolo esclusivo (e solo da un’impresa di distribuzione svizzera registrata).

Devono sempre essere acquisite tutte le versioni linguistiche del film?

No. Devono essere acquisiti i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera. Le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera devono però sempre essere acquisite per l’intero territorio svizzero.

Esempio: un film giapponese è disponibile solo con i sottotitoli in francese e non esistono versioni in tedesco o in italiano. In questo caso i diritti di commercializzazione possono essere acquisiti per l’intero territorio svizzero per la versione francese esistente, sapendo che non vengono commercializzate versioni in tedesco o italiano.

Devono sempre essere commercializzate tutte le versioni linguistiche del film?

No. Anche qualora siano disponibili più versioni linguistiche del film, queste devono essere acquistate per il territorio svizzero ma non necessariamente commercializzate. Non sussiste nessun obbligo alla commercializzazione in tutte le versioni linguistiche.

Ultima modifica 16.02.2024

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