Basi legali

Basi internazionali

La Convenzione UNESCO 1970 mira a tutelare il patrimonio culturale dell’umanità e a impedire il trasferimento illecito di beni culturali, stabilendo prescrizioni minime per le misure legislative e amministrative che gli Stati parte devono adottare per raggiungere tale scopo. Con ciò la comunità internazionale riconosce l’entità della perdita di patrimonio culturale arrecata ai Paesi di provenienza con il trasferimento illecito di beni culturali. La Convenzione non ha effetto retroattivo e non è direttamente applicabile. La Svizzera l’ha ratificata nel 2005 e attuata con la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1; LTBC).

La convenzione dell’UNIDROIT del 1995 prevede strumenti per la restituzione di beni culturali rubati o esportati illecitamente. Rafforza le disposizioni della Convenzione UNESCO 1970, le integra con regole minime per la restituzione ovvero il ritorno dei beni culturali ed è direttamente applicabile. Non avendo effetto retroattivo, il suo campo di applicazione ai beni culturali di origine coloniale è limitato. La Svizzera ha firmato la convenzione, ma non l’ha ratificata.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP) del 2007 mira a creare un catalogo di diritti particolari per i popoli indigeni. È volta, tra l’altro, a far sviluppare meccanismi efficaci di risarcimento messi a punto di concerto con i popoli indigeni per quanto riguarda i beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali che siano stati loro sottratti senza il loro libero, previo e informato consenso oppure in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi. Questi meccanismi possono anche prevedere la restituzione. La UNDRIP è una dichiarazione d’intenti adottata con il voto della Svizzera e di altri 143 Stati.

Basi nazionali

In Svizzera la Convenzione UNESCO 1970 è attuata dalla legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC). Questa, insieme alle relative disposizioni esecutive (ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC), costituisce la base legale determinante per l’importazione, il transito, l’esportazione e il rimpatrio di beni culturali. La LTBC è volta al mantenimento del patrimonio culturale dell’umanità e a impedire il furto, il saccheggio e l’importazione ed esportazione illecite dei beni culturali. Vieta qualunque trasferimento di beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario e impone particolari obblighi di diligenza alle persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche. Regola infine il rimpatrio di tali oggetti. Il campo di applicazione della legge si estende a tutte le categorie di beni culturali, compresi quelli di origine coloniale. La LTBC è in vigore dal 2005 e, come la Convenzione UNESCO 1970, non è applicabile retroattivamente.

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