Convenzioni dell’UNESCO ratificate dalla Svizzera

Quando, al di là delle differenze culturali, gli Stati si accordano su norme comuni, possono formalizzarle mediante uno strumento giuridico internazionale: un accordo o una convenzione. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) è il forum all'interno del quale si affrontano le questioni culturali in senso lato allo scopo di definire gli obiettivi comuni da perseguire e di mobilitare l'opinione pubblica internazionale. La Svizzera ha ratificato diverse convenzioni dell'UNESCO:

  • La Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per vietare e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (1970) stabilisce norme e principi concernenti lo status e il commercio di beni culturali. Contiene e descrive un certo numero di misure che gli Stati sono chiamati ad adattare alla loro situazione specifica e ad applicare al fine di controllare l'esportazione e di impedire il traffico illecito di beni culturali. La Convenzione è stata ratificata dalla Svizzera nel 2005.
  • Mediante la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale (1972) l'UNESCO si è conferita la missione di preservare i beni culturali e i siti naturali «di valore universale eccezionale» del pianeta. La Svizzera è stata uno dei primi Stati a sottoscriverla, nel 1975.
  • La Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo stabilisce regole vincolanti di diritto internazionale relative a tale patrimonio, contribuendo in tal modo a impedirne il saccheggio e lo sfruttamento, fenomeni in forte crescita a livello mondiale. Fissa obiettivi generali di protezione, predispone un sistema di cooperazione internazionale e introduce regole per il lavoro pratico subacqueo. Benché sia applicabile a tutte le acque, è rivolta un’attenzione particolare alla protezione del patrimonio culturale nei mari.
  • La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003) fa da pendant alla Convenzione sul patrimonio mondiale ed è al contempo il prolungamento della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Per patrimonio culturale immateriale s'intende un insieme di tradizioni e di pratiche, trasmesse di generazione in generazione, che conferiscono a una comunità un senso d'identità e di continuità. Il patrimonio culturale immateriale è un fattore significativo nel mantenimento della diversità culturale di fronte all'avanzata della globalizzazione.
  • La Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005) si prefigge di bilanciare le esigenze della cultura e le esigenze dell'economia e sancisce il principio di sovranità degli Stati nel campo della politica culturale, in un contesto di deregolamentazione e di liberalizzazione dei mercati mondiali.

Ultima modifica 01.02.2012

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