Garanzia di restituzione per i musei

Nell'ottica di favorire lo scambio di beni culturali fra musei, la Legge sul trasferimento dei beni culturali prevede la possibilità di una garanzia di restituzione per i beni culturali prestati da un'istituzione straniera in vista della loro esposizione in Svizzera. L'istituzione beneficiaria del prestito può chiedere al Servizio specializzato di rilasciare all'istituzione che fornisce il prestito una garanzia di restituzione appropriata valida per la durata dell'esposizione concordata nel contratto di prestito. Alla stregua di un'immunità statale, questa garanzia protegge gli oggetti dati in prestito dalle pretese di terzi e da rispettive procedure giudiziarie in Svizzera. La richiesta va avanzata in Svizzera dall'istituzione che riceve in prestito il bene culturale (art. 7 OTBC).

Avvertenza
La richiesta di garanzia di restituzione deve essere depositata al più tardi tre mesi prima dell'importazione degli oggetti (art. 7 OTBC).

Moduli
Il modulo di richiesta e il suo elenco dei beni culturali sono in formato Word. Vi raccomandiamo di salvare questi documenti localmente (tasto destro del mouse: «salva con nome»). Le caselle da compilare sono evidenziate. La navigazione da una casella all'altra può essere effettuata usando il tabulatore.

Sospensione dei termini
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso; dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 22a della legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021).

Ultima modifica 06.07.2021

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