L'Ufficio federale della cultura s'impegna a salvaguardare il plurilinguismo in Svizzera.
La promozione del plurilinguismo e della comprensione tra le comunità linguistiche rappresenta uno dei punti cardine della politica linguistica della Svizzera. Le disposizioni in materia di politica e diritto linguistici sono sancite nella Costituzione federale. L'articolo 4 definisce le quattro lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano e romancio), l'articolo 18 riconosce il principio della libertà di lingua e l'articolo 70 fissa le lingue ufficiali della Confederazione e la suddivisione delle competenze cantonali e federali per l'attuazione della politica linguistica della Confederazione.
Dal 2010 sono in vigore la legge e l'ordinanza sulle lingue. Questi testi concretizzano il mandato costituzionale dell'articolo 70 della Costituzione.
La legge e l'ordinanza disciplinano quattro ambiti:
- l'uso delle lingue ufficiali della Confederazione e la promozione del plurilinguismo nel servizio pubblico;
- le misure volte a promuovere la comprensione e gli scambi;
- il sostegno ai Cantoni plurilingui;
- la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura romancia e italiana.
L'Ufficio federale della cultura ha effettuato l'ultima valutazione della promozione delle lingue nazionali e della comprensione nel 2023. I risultati sono pubblicati nel rapporto alla voce "Documenti". Nel 2024, l'Ufficio federale della cultura i prossimi passi in questo settore sulla base delle raccomandazioni e nell'ambito del prossimo periodo di finanziamento del Messaggio cultura.