La concessione di un aiuto finanziario da parte della Confederazione comporta una restrizione di diritto pubblico della proprietà. L’oggetto sovvenzionato è posto sotto protezione federale, e qualsiasi modifica deve quindi essere autorizzata dall’Ufficio federale della cultura (UFC).
Definizione di «protezione federale»
Gli oggetti sostenuti finanziariamente dall’UFC sono sottoposti a una restrizione di diritto pubblico della proprietà a favore della Confederazione (art. 7 OPN). Questa cosiddetta protezione federale è iscritta nel registro fondiario e, in particolare, obbliga i proprietari a conservare l’oggetto in condizioni conformi alle finalità dell’aiuto finanziario e a chiedere l’autorizzazione dell’UFC prima di procedere a modifiche costruttive.
Concessione dell’autorizzazione dell’UFC
Qualsiasi costruzione o modifica di un edificio o di un’installazione richiede un permesso di costruzione. Tale permesso è rilasciato dall’autorità comunale e/o cantonale competente, che ha in particolare il dovere di verificare i diritti di proprietà del richiedente. Se l’oggetto si trova sotto protezione federale, è necessaria anche l’autorizzazione dell’UFC.
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione dell’UFC, definita d’intesa con le autorità cantonali, è spiegata in dettaglio nel documento allegato.