L’applicazione dell’ISOS è chiaramente disciplinata. L’Inventario federale serve da base decisionale nei progetti di incidenza territoriale e ha un peso diverso a seconda del compito da svolgere: se si tratta di un compito della Confederazione, l’applicazione deve essere rigorosa, mentre i Cantoni e i Comuni dispongono di un più ampio margine discrezionale e possono discostarsi dall’ISOS se ci sono altri interessi preponderanti.
La protezione degli insediamenti contribuisce in modo significativo alla conservazione e allo sviluppo sostenibile dei valori storici e del carattere degli insediamenti. In Svizzera, la protezione degli insediamenti spetta principalmente ai Cantoni e Comuni, ma anche la Confederazione la promuove attivamente. L’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) elenca e documenta gli agglomerati di maggior rilievo nazionale. In quanto inventario specialistico ai sensi dell’articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), individua gli interessi e gli obiettivi della protezione degli insediamenti in un’ottica nazionale ed è un importante strumento di base per la pianificazione. I suoi effetti giuridici variano a seconda del tipo di compito, trovando applicazione diretta ai compiti federali e indiretta a quelli cantonali e comunali.
Effetti giuridici in relazione ai compiti della Confederazione
La LPN prevede l’obbligo di proteggere in modo particolare gli insediamenti iscritti nell’ISOS nell’adempimento dei compiti della Confederazione. Esempi di tali compiti sono la progettazione, l’edificazione o la modifica di opere o impianti di competenza federale, il rilascio di concessioni e autorizzazioni o l’erogazione di contributi. Tuttavia, alcuni di questi compiti non vengono svolti direttamente dalla Confederazione, ma sono delegati ai Cantoni. È il caso degli azzonamenti o della concessione di varie autorizzazioni, ad esempio per il dissodamento di terreni, la costruzione di abitazioni secondarie, il posizionamento di antenne per la telefonia mobile o i progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili. Nello svolgimento di questi «compiti federali delegati», anche i Cantoni devono attenersi all’applicazione rigorosa dell’ISOS.
Effetti giuridici in relazione ai compiti cantonali e comunali
Gli effetti dell’ISOS sull’adempimento dei compiti cantonali e comunali sono soltanto indiretti. A norma dell’articolo 11 dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS), infatti, Cantoni e Comuni devono tenere conto dell’Inventario nell’ambito della loro pianificazione. Il margine di discrezionalità concesso è relativamente ampio, con la possibilità di scostarsi dagli obiettivi dell’ISOS in presenza di interessi preponderanti.
Le norme di base per l’applicazione dell’ISOS sono descritte nell’OISOS.