Coproduzioni

Si parla di coproduzione quando i produttori di diversi Paesi stipulano un contratto per finanziare e produrre insieme un film. Le coproduzioni internazionali aumentano il potenziale di finanziamento, ampliano le competenze degli artisti e dei tecnici coinvolti e permettono ai film realizzati di avere visibilità anche all'estero. Le coproduzioni contribuiscono così alla varietà culturale e a dare rilievo alle opere cinematografiche svizzere.

Le coproduzioni sono anche un incontro di partner che producono film in contesti normativi, economici e culturali differenti. Gli strumenti di promozione variano a seconda dei singoli Paesi, così come le condizioni per promuovere le coproduzioni. Il successo di una coproduzione presuppone dunque non solo una collaborazione lungimirante dei coproduttori interessati, ma anche un accordo tempestivo con le istituzioni dei Paesi coinvolti. Nel nostro Paese le coproduzioni sono di competenza dell'UFC.

La Svizzera ha stipulato accordi di coproduzione con i seguenti Paesi:

  • Germania e Austria (accordo trilaterale)
  • Francia
  • Italia
  • Comunità francese del Belgio
  • Lussemburgo
  • Canada (compresi i telefilm)
  • Messico (compresi i telefilm)

La Svizzera è inoltre firmataria della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, che si applica alle coproduzioni:

  • multilaterali (tra tre e più Paesi);
  • bilaterali con Paesi con cui la Svizzera non ha stipulato accordi.

38 paesi hanno ratificato la Convenzione europea.

La Convenzione europea è stata rivista nel 2017. La nuova Convenzione si applica ai film per i quali i coproduttori di tutti i paesi hanno ratificato la convenzione. 33 paesi hanno ratificato la convenzione riveduta.

Le coproduzioni bilaterali con Paesi diversi rispetto a quelli summenzionati non possono essere riconosciute.

Può tuttavia essere riconosciuta, a determinate condizioni, una coproduzione multilaterale con un Paese che ha stipulato un accordo di coproduzione con il Paese terzo. Le coproduzioni multilaterali con Paesi terzi possono essere riconosciute ai sensi della Convenzione europea se nel complesso la percentuale di Paesi terzi non supera il 30 per cento dei costi complessivi.

Il riconoscimento dà accesso agli strumenti di promozione della Confederazione, ma non giustifica alcun diritto alla promozione, per la quale la legislazione svizzera prevede una distinzione tra regia svizzera e regia estera e si riallaccia alla nozione di produttore responsabile (delegazione).

Coproduzioni riconosciuti

Ultima modifica 16.02.2024

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