Obbligo di dichiarare i beni culturali al momento dell’importazione, del transito, dell’esportazione oppure dell’immagazzinamento in un deposito doganale o in un porto franco
Dall'introduzione della LTBC, i beni culturali devono essere dichiarati come tali alla dogana in modo dettagliato.
Le esigenze in materia d'importazione, transito ed esportazione introdotte dalla LTBC consentono di controllare e monitorare in modo più capillare i beni culturali che varcano le frontiere nazionali.
Il documento «FAQ» del Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali fornisce delle risposte alle domande più frequenti concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di beni culturali verso o dalla Svizzera.
L'immagazzinamento di beni culturali in un deposito doganale è considerato importazione ai sensi della LTBC ed è altrettanto soggetto all'obbligo di dichiarazione (art. 19 LTBC, art. 26 OTBC).
Le informazioni doganali sono consultabili sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Ultima modifica 11.01.2024
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