Basi legali

La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970 e la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001 mirano alla protezione del patrimonio culturale. Queste due convenzioni non sono direttamente applicabili e sono attuate dalla legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC).

Per la Svizzera la legge sul trasferimento dei beni culturali rappresenta l'attuazione delle Convenzione UNESCO del 1970 e del 2001. La LTBC e le disposizioni di esecuzione corrispondenti (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali OTBC) costituiscono la base legale determinante nell'ambito dell'importazione, del transito, dell'esportazione e del rimpatrio di un bene culturale.

Ordinanza concernente l’Iraq

L’ordinanza del 7 agosto 1990 proibisce l’importazione, il transito e l’esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l’attività di mediazione, l’acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell’Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.

Ordinanza concernente la Siria

Il 18 maggio 2011 il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria. A causa del deterioramento della situazione, il Consiglio federale ha deciso il 17 dicembre 2014 di inasprire le sanzioni previste e ha aggiunto varie disposizioni all'ordinanza. D'ora in poi saranno vietati l'importazione, l'esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l'intermediazione e l'acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rubati o esportati illegalmente dalla Siria.

Convenzioni bilaterali

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Ultima modifica 12.06.2015

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